Assegno circolare contraffatto: esclusa la responsabilità della banca negoziatrice e dell’emittente (ABF Collegio di Bologna n. 557 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La banca negoziatrice risponde della contraffazione di un assegno solo se, nell’esaminare il titolo, non si attiene alla diligenza rafforzata richiesta all’operatore professionale ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., e l’alterazione era rilevabile da un attento esame a vista. La responsabilità può inoltre derivare dall’affidamento ingenerato nel cliente a fronte di una richiesta espressa e comprovata di verifica della genuinità, cui l’intermediario abbia dato riscontro. Non sussiste invece una responsabilità generalizzata dell’intermediario a garantire il bene emissione. Quanto all’emittente, non può configurarsi alcuna responsabilità quando terzi abbiano creato ex novo un documento falso con le fattezze di un assegno, attività che sfugge del tutto alla possibilità di controllo e interdizione del presunto emittente, in assenza di prova di introduzioni nei suoi sistemi operativi.
Il Fatto
Il ricorrente, mettendo in vendita la propria autovettura, individuava un acquirente disponibile al pagamento integrale di euro 74.900,00 a mezzo assegno. Si recava poi con l’acquirente alla propria banca per sottoporre il titolo alle verifiche di legge e, dopo il presunto nullaosta dell’operatore di sportello, procedeva all’incasso e al passaggio di proprietà del veicolo. Pochi giorni dopo veniva informato che l’assegno era falso/contraffatto.
Dopo il rigetto del reclamo, il ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo il rimborso in solido degli intermediari, più interessi legali e commissioni, o in via subordinata il risarcimento del danno per violazione dei doveri di correttezza, trasparenza e buona fede. Entrambi gli intermediari resistevano chiedendo il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce l’orientamento consolidato in materia di responsabilità della banca negoziatrice. Questa sussiste se il controllo sulla genuinità del titolo non è stato svolto secondo la diligenza rafforzata richiesta, valutabile solo quando le anomalie non siano rilevabili con un attento esame a vista da parte del professionista di diligenza media; oppure se la banca abbia ingenerato nel cliente un affidamento circa la bontà del titolo a fronte di una richiesta espressa e comprovata, con riscontro assicurando il buon fine.
Nel caso concreto il Collegio rileva che il codice ABI dell’assegno corrisponde a quello dell’apparente emittente, mentre il codice CAB parrebbe riconducibile all’ufficio “assegni vidimati” del medesimo intermediario, non a una sua filiale. Richiamando il Collegio di Milano n. 7013/2025 — relativo a un titolo con analoghe difformità, in cui si era esclusa la responsabilità — il Collegio osserva che l’assegno non riporta alcuna alterazione materiale rilevabile ictu oculi, apparendo formalmente regolare.
Quanto all’affidamento, il Collegio nota che è contestato tra le parti sia che il ricorrente abbia chiesto all’operatore di verificare l’autenticità del titolo, sia che questi ne abbia garantito la genuinità. In materia l’orientamento nega una responsabilità generalizzata dell’intermediario a garantire il bene emissione, salvo che la garanzia sia effettivamente prestata. Il ricorrente dichiara di essere stato rassicurato, ma non fornisce il benché minimo elemento di prova a fronte della contestazione di controparte.
Il Collegio richiama quindi l’orientamento secondo cui è gravemente negligente la condotta del cliente che consegni un bene di valore a uno sconosciuto senza attendere la conferma dell’avvenuto incasso o senza richiedere forme di pagamento alternative più sicure. Nel caso in specie il ricorrente ha effettuato il passaggio di proprietà dopo il versamento, senza attendere l’incasso del titolo.
Quanto all’intermediario emittente, il Collegio distingue: se sugli emittenti gravano obblighi di corretta gestione e controlli interni, non può configurarsi responsabilità quando terzi, all’insaputa dell’emittente, abbiano creato un documento del tutto falso con le fattezze di un assegno, attività che sfugge a ogni possibilità di controllo, in assenza di prova di introduzioni nei sistemi operativi. Il ricorso è pertanto rigettato; la richiesta di condanna del ricorrente alle spese di costituzione è esclusa in ragione della gratuità del procedimento per i clienti.
Nota della Redazione
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