Frode da bonifici istantanei e concorso di colpa tra banca e cliente (ABF Collegio di Napoli n. 4216 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli intermediari devono dotarsi di presidi di controllo tecnico-organizzativo idonei a rilevare le operazioni di pagamento anomale o fraudolente, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento EBA n. 2018/389 e dagli indici di frode dell’art. 8 del d.m. 30 aprile 2007, n. 112. Il numero elevato di bonifici online eseguiti in poche ore, per importi simili e con azzeramento del conto, costituisce un significativo indice di anomalia che deve allertare i sistemi di monitoraggio della banca. Quando il cliente abbia personalmente disposto le operazioni sulla base delle istruzioni dei truffatori, alla negligenza del cliente si contrappone l’illegittimità dell’operato dell’intermediario, con conseguente concorso di colpa da determinarsi in misura eguale.
Il Fatto
Il ricorrente aderisce a un sito di investimenti online, rivelatosi poi fraudolento, e intrattiene interlocuzioni telefoniche con i sedicenti gestori. Dopo aver manifestato l’intenzione di recedere dal rapporto, viene indotto a compiere nove bonifici istantanei sul proprio conto corrente, per un importo complessivo di euro 25.478,00, accreditati su un conto maltese formalmente intestato allo stesso ricorrente ma a lui inaccessibile.
Il ricorrente lamenta l’assenza di presidi di sicurezza da parte dell’intermediario a fronte di operazioni palesemente anomale e chiede il rimborso, contestando anche la violazione della disciplina antiriciclaggio. L’intermediario resiste, rilevando che le operazioni sono state effettuate personalmente dal cliente e correttamente autenticate, ed esclude un obbligo di monitoraggio così incisivo da impedire pagamenti regolarmente disposti.
La motivazione del Collegio
Il Collegio circoscrive l’oggetto della controversia ai nove bonifici istantanei disposti tramite internet banking in data 27 novembre 2025, tra le ore 10:07 e le ore 10:23, per complessivi euro 25.478,00. Le operazioni sono eseguite in rapida sequenza, nell’arco di sedici minuti, a favore di un conto estero aperto dai truffatori a nome del ricorrente, determinando l’azzeramento del conto corrente. Tutte le operazioni sono state eseguite personalmente dal ricorrente, sulla base delle istruzioni ricevute dai truffatori.
Fermo ciò, il Collegio pone l’attenzione sul carattere anomalo dei pagamenti, a fronte dei quali vengono in rilievo i presidi di controllo tecnico-organizzativo di cui gli intermediari devono dotarsi. Tali presidi concorrono a determinare il livello di sicurezza complessivo dei servizi di pagamento online e impongono meccanismi di monitoraggio che, tenendo conto del normale comportamento dell’utente, consentano di rilevare operazioni non autorizzate o fraudolente, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento EBA n. 2018/389. Il Collegio richiama anche la bozza di parere pubblicata nell’aprile 2024, che estende il monitoraggio a tutti i canali di pagamento elettronici.
A ciò si aggiunge il mancato rilievo degli indici di frode previsti dall’art. 8 del d.m. 30 aprile 2007, n. 112. Nel caso concreto se ne rinvengono alcuni: sette o più richieste di autorizzazione nelle ventiquattro ore, richieste che esauriscono il plafond e richieste provenienti da Stati diversi. Tali indici costituiscono un parametro di valutazione del comportamento dell’intermediario anche per operazioni eseguite con strumenti diversi dalle carte, come i bonifici.
Sulla scia di un proprio precedente, il Collegio rileva che il numero elevato di bonifici online eseguiti in poche ore, per importi molto simili e con modalità sicuramente particolari rispetto all’operatività ordinaria del conto, integra un significativo indice di anomalia che avrebbe dovuto allertare i sistemi di monitoraggio dell’intermediario, inducendolo ad adottare presidi idonei a salvaguardare il cliente dalle conseguenze di una frode estremamente probabile.
Il Collegio ravvisa pertanto, per un verso, la negligenza del cliente e, per altro verso, l’illegittimità dell’operato dell’intermediario, configurando un concorso di colpa in misura eguale. Al ricorrente spetta quindi il risarcimento pari alla metà della somma frodata, equitativamente determinato in euro 12.739,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Nota della Redazione
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