Estinzione anticipata cessione del quinto e rimborso costi non maturati (ABF Collegio di Bari n. 1029 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto stipulati prima del 25 luglio 2021 e anticipatamente estinti, trova applicazione l’originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor e della decisione della Corte costituzionale n. 263/2022. Il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front. Per i costi recurring si applica il criterio di proporzionalità lineare, salvo diversa previsione contrattuale proporzionale; per i costi up-front, in assenza di una diversa previsione pattizia, si applica il metodo della curva degli interessi. Gli oneri erariali non sono retrocedibili. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che l’indennizzo è privo di oggettiva giustificazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto il 30/11/2020, estinto anticipatamente con conteggio estintivo al 31/12/2024. Insoddisfatto dell’interlocuzione con l’intermediario, si è rivolto all’Arbitro chiedendo il rimborso di € 1.204,35 a titolo di quote non maturate delle commissioni all’intermediario e delle commissioni di rete distributiva, calcolate secondo il criterio pro rata temporis, nonché la restituzione di € 157,70 addebitati come commissione di estinzione anticipata. In via subordinata ha chiesto, per i costi ritenuti up-front, una riduzione secondo la curva degli interessi. Ha domandato inoltre la restituzione delle quote versate dopo l’estinzione, gli interessi legali e le spese legali.

L’intermediario si è opposto, sostenendo la chiara indicazione in contratto dei costi ripetibili e non ripetibili, l’avvenuto rimborso delle commissioni in favore dell’intermediario secondo la curva degli interessi e la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione. Ha invocato l’art. 27 d.l. n. 104/2023 e la legittima applicazione della penale di estinzione. Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto qualificato la fattispecie: il contratto è anteriore al 25/07/2021 e dunque all’entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, convertito con legge n. 106 del 23/07/2021. L’estinzione è avvenuta alla quarantottesima rata su centoventi, come risulta dal conteggio estintivo. Su questa base trova applicazione l’originario art. 125-sexies T.U.B., nell’interpretazione consolidata dopo la Corte costituzionale n. 263/2022 e la sentenza Lexitor.

Il Collegio ha richiamato la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, che ha riconosciuto al consumatore il diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front. Da qui i criteri applicativi: proporzionalità lineare per i costi recurring, salvo previsione contrattuale diversa; curva degli interessi per i costi up-front in mancanza di diversa pattuizione proporzionale. È stata confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto l’intermediario agisce come sostituto d’imposta e l’estinzione anticipata è assimilabile al recesso ex art. 125-ter T.U.B.. Il quadro è stato ribadito dall’art. 27 d.l. n. 104/2023, che fa salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa.

Quanto alla qualificazione delle voci, il Collegio ha ritenuto up-front le commissioni di distribuzione, corrispettivo di attività antecedenti alla conclusione del contratto, e recurring le commissioni in favore dell’intermediario. Ha quindi applicato i rispettivi criteri, tenendo conto degli importi già rimborsati, e ha liquidato quanto ancora dovuto.

Sulla commissione di estinzione anticipata, il Collegio ha richiamato il Collegio di coordinamento n. 5909/2020: l’equo indennizzo pattuito entro le soglie di legge è dovuto, salvo prova contraria del ricorrente. La successiva decisione n. 11679/2021 ha precisato che l’importo rimborsato in anticipo va inteso al netto della riduzione del costo totale del credito. Poiché tale importo supera la soglia di € 10.000,00, l’indennizzo è legittimo.

La richiesta di restituzione delle quote versate in eccedenza è stata rigettata per difetto di allegazione documentale, avendo l’intermediario dichiarato l’avvenuto rimborso. Le spese legali non sono state riconosciute per la natura seriale del ricorso. Il Collegio ha quindi accolto parzialmente il ricorso, disponendo il pagamento della somma ancora dovuta oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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