Interessi debitori non addebitati e accesso alla documentazione bancaria limiti ABF (ABF Collegio di Milano n. 1286 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non rientrano nella competenza dell’ABF le domande di natura costitutiva o di condanna a un facere infungibile, quali gli ordini di riliquidazione del saldo, di sospensione delle attività di recupero o di segnalazione, e l’imposizione di comportamenti futuri all’intermediario. Tali domande sono esaminabili solo nei limiti in cui siano interpretabili come richieste di accertamento della legittimità delle condotte contestate. Il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria ex art. 119 TUB ha natura contrattuale ed è esercitabile a spese del cliente; l’accesso ai dati personali ex artt. 12 e 15 GDPR ha natura diversa ed è tendenzialmente gratuito. Gli interessi debitori maturati su utilizzi extra fido, rimasti sospesi per mancanza di consenso all’addebito periodico e divenuti esigibili alla scadenza, possono essere legittimamente contabilizzati anche dopo la classificazione a sofferenza, non comportando quest’ultima alcuna cristallizzazione del debito.

Il Fatto

La parte ricorrente, già titolare di un rapporto di conto corrente, espone che al 31.03.2025 il saldo presentava un’esposizione debitoria di € 1.739,42 e che in data 16.04.2025 il rapporto era stato classificato a sofferenza. Dopo tale data non avrebbe più effettuato operazioni dispositive.

Contesta in particolare l’addebito di € 206,57, avvenuto in data 31.05.2025 con causale “interessi periodi precedenti non addebitati/accreditati”, in assenza di affidamento e dopo la classificazione a sofferenza. Lamenta inoltre che l’intermediario abbia subordinato l’accesso a estratti conto e corrispondenza al pagamento di € 25,40, in violazione degli artt. 12 e 15 GDPR. Chiede quindi l’accertamento dell’illegittimità dell’addebito, la riliquidazione del saldo, la declaratoria di illegittimità del costo documentale, la consegna gratuita della documentazione e l’inibitoria di ulteriori azioni di recupero, oltre al rimborso del contributo di procedura.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio rileva che le domande volte a ottenere ordini di “riliquidazione del saldo”, di sospensione delle attività di recupero o di segnalazione, nonché l’imposizione di specifici comportamenti futuri, non rientrano nella competenza dell’Arbitro, trattandosi di richieste di natura costitutiva o di condanna a un facere infungibile. Richiamando le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale, che attribuiscono all’ABF le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, il Collegio conferma il costante orientamento secondo cui una pronuncia costitutiva esula dalla propria cognizione, salvo che la domanda sia reinterpretabile in chiave conservativa come accertamento.

Sul piano documentale, il Collegio opera una distinzione tra il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria ex art. 119 TUB, di natura contrattuale e esercitabile a proprie spese per gli ultimi dieci anni, e il diritto di accesso ai dati personali ex artt. 12 e 15 GDPR, che consente di ottenere gratuitamente conferma e accesso alle informazioni sul trattamento, salvo il costo per copie ulteriori o richieste manifestamente infondate o eccessive. Rileva però che l’intermediario ha comunque messo a disposizione la documentazione richiesta, così che la pretesa ostensiva deve ritenersi soddisfatta e non residua un interesse attuale a una pronuncia.

Nel merito, l’addebito di € 206,57 risulta riferito a interessi debitori maturati su utilizzi del conto in assenza di affidamento nel corso di più trimestri e rimasti sospesi in mancanza del consenso all’addebito periodico, come da comunicazione del 31.12.2016 prodotta dall’intermediario. Tali interessi sono divenuti esigibili alla scadenza e sono stati contabilizzati in occasione dell’estinzione del rapporto. Dalla documentazione emerge la conformità dei tassi alle condizioni contrattuali e alle successive modifiche, con dettaglio riportato nei rendiconti periodici.

Il Collegio esclude che l’addebito successivo alla classificazione a sofferenza sia di per sé illegittimo, trattandosi di competenze maturate in epoca anteriore e divenute esigibili secondo le pattuizioni contrattuali; né la segnalazione comporta una cristallizzazione del debito. Quanto all’asserita sproporzione, l’Arbitro non può sindacare l’adeguatezza economica delle condizioni pattuite, salvo violazione di norme imperative o degli obblighi di trasparenza, nella specie non ravvisata. Il ricorso è quindi dichiarato parzialmente cessato nella materia del contendere e non accolto nel resto, senza rimborso delle spese di procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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