Frode su carta di debito: ripartizione di responsabilità e indice di anomalia (ABF Collegio di Bologna n. 1598 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento della carta di debito, grava sull’intermediario l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, ai sensi dell’art. 10, primo comma, d.lgs. n. 11/2010. La produzione documentale attestante la formale regolarità dell’operazione non soddisfa di per sé l’onere probatorio, dovendo l’intermediario indicare gli elementi di fatto da cui desumere, in via presuntiva, la colpa grave dell’utente. Ove sia provata la negligenza del cliente e, al contempo, la colpa dell’intermediario nella spedizione dello strumento, la responsabilità è ripartita in misura pari. Il verificarsi degli indici di anomalia di cui al DM 112/2007 non impone la restituzione integrale delle somme, dovendosi valutare in concreto la colpa specifica del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, rappresentante di un condominio titolare di un conto corrente, rilevava il 9.4.2025 alcuni addebiti su una carta di debito mai richiesta né ricevuta. Contattando l’intermediario apprendeva che la carta originaria era stata bloccata su richiesta del titolare ed era stata emessa una nuova carta, sulla quale erano state compiute le operazioni fraudolente. Sporta denuncia e ottenuto esito negativo del reclamo, chiedeva all’Arbitro il rimborso delle somme illegittimamente sottratte.
L’intermediario eccepiva che le transazioni erano state tutte regolarmente autenticate mediante corretta lettura del chip e digitazione del PIN, identico a quello della carta precedente, e che il blocco era avvenuto dopo le operazioni contestate. Riconosceva tuttavia la propria colpa nell’aver spedito la nuova carta con posta ordinaria e aveva già riaccreditato il 50% dell’importo sottratto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina due profili, il primo assorbente rispetto al secondo. Occorre verificare se l’intermediario abbia dato la prova prescritta dall’art. 10, primo comma, d.lgs. n. 11/2010, norma che comporta un’inversione dell’onere della prova a carico del prestatore di servizi di pagamento. Solo ove tale prova sia fornita viene in rilievo il secondo profilo, costituito dalla prova della negligenza e colpa grave del cliente.
Il Collegio richiama l’interpretazione del Collegio di Coordinamento (dec. 22745/2019), secondo cui la documentazione volta a provare l’autenticazione e la formale regolarità dell’operazione non soddisfa di per sé l’onere probatorio, essendo necessario che l’intermediario indichi specificamente gli elementi di fatto delle modalità esecutive dai quali trarre la prova presuntiva della colpa grave dell’utente. Tale orientamento rafforza la configurazione dell’obbligo dell’intermediario come dovere rafforzato di diligenza professionale.
Nel merito, le operazioni risultano tutte regolarmente autenticate con digitazione del PIN corretto al primo tentativo. Tale documentazione, in fattispecie analoghe, è stata ritenuta sufficiente (Coll. Bari, dec. 7771/2023; Coll. Torino, dec. 10557/2023; Coll. Bologna, dec. 123/2025). Appare dunque fondata, in via presuntiva, la tesi secondo cui il ricorrente, vittima di una truffa, abbia comunicato il PIN. L’intermediario stesso riconosce la propria colpa per aver inviato la nuova carta con corrispondenza ordinaria.
In situazioni di boxing e social engineering i Collegi ripartiscono la responsabilità quando sussiste colpa del cliente nel rivelare le credenziali e colpa dell’intermediario nella spedizione. Il Collegio richiama la propria dec. 1918/2023 e l’art. 8, secondo comma, d.lgs. n. 11/2010, secondo cui i rischi derivanti dalla spedizione dello strumento sono a carico del prestatore. Tuttavia, per la settima operazione risultava verificato l’indice di anomalia di cui all’art. 8, lett. b), punto 1), DM 112/2007, essendo intervenute sette richieste di autorizzazione nelle 24 ore per il medesimo strumento: l’intermediario avrebbe dovuto attivare il blocco automatico (Coll. di Coordinamento, dec. 24366/2019).
Il Collegio precisa che il verificarsi degli indici di anomalia non comporta automaticamente la restituzione totale, ma impone di valutare in concreto la colpa specifica del ricorrente. Tenuto conto del grado di colpa, dell’importo della settima operazione pari a € 300 e del rimborso già effettuato del 50%, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone la restituzione dell’ulteriore somma di € 150.
Nota della Redazione
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