Diritto dell’erede alla copia degli estratti conto entro il limite decennale ex art. 119 TUB (ABF Collegio di Roma n. 159 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni di ottenere copia della documentazione bancaria è disciplinato dall’art. 119, comma 4, T.U.B. e resta circoscritto alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. L’erede del titolare del conto subentra nei medesimi diritti del de cuius, con identico limite temporale. Oltre il decennio la pretesa non trova fondamento nella norma bancaria e ricade piuttosto nell’ambito dell’accesso ai dati personali. Il diritto ex art. 119 T.U.B. concorre con l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. proposta in sede giudiziale, purché la documentazione sia stata preventivamente richiesta alla banca e non consegnata senza giustificazione: la litispendenza non rende pertanto inammissibile il ricorso all’Arbitro.
Il Fatto
Il ricorrente, erede legittimario del padre deceduto, aveva chiesto all’intermediario la copia della documentazione relativa a tutti i rapporti contrattuali intrattenuti dal de cuius, dalla apertura del conto sino al decesso. La richiesta trovava giustificazione nella necessità di verificare il patrimonio ereditario in forza dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Pendevano, al contempo, due procedimenti civili davanti al Tribunale di Roma in materia di simulazione e reintegra della quota di legittima e due procedimenti penali connessi al depauperamento del patrimonio ereditario.
L’intermediario aveva riscontrato l’istanza fornendo gli estratti conto degli ultimi dieci anni relativi a tre rapporti, uno dei quali estinto nel 2016. Il ricorrente contestava la mancata ostensione per il periodo antecedente al decennio. La banca eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità della domanda relativa al “libro paga e matricola”, non formulata in sede di reclamo, e la litispendenza con i contenziosi civili pendenti; nel merito invocava la cessazione della materia del contendere per avvenuta consegna. In repliche il ricorrente rinunciava alla richiesta sui libri paga.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di litispendenza. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato, il diritto del cliente ex art. 119, comma 4, T.U.B. può concorrere con l’istanza di acquisizione documentale formulata in sede giudiziale ex art. 210 c.p.c., a condizione che la documentazione sia stata preventivamente chiesta alla banca e non consegnata senza alcuna giustificazione. La prerogativa risponde a un giusto equilibrio tra il diritto del correntista di ottenere la documentazione anche in corso di causa e l’esigenza di impedire istanze esplorative in assenza di previa richiesta all’intermediario. L’eccezione non è pertanto accolta.
Nel merito, è circostanza pacifica la consegna degli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni di attività antecedenti il decesso. Resta la domanda ulteriore, relativa al periodo anteriore al limite decennale. Il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento, secondo cui l’esercizio del diritto di ottenere copia degli estratti conto, se avulso da un’azione di rendiconto nei confronti dell’intermediario, è soggetto alla disciplina dell’art. 119, comma 4, T.U.B.
La norma riconosce al cliente, a chi gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. L’interpretazione della disposizione depone nel senso di circoscrivere la pretesa a tale arco temporale, e l’ambito di operatività si estende anche all’erede del titolare del conto, che subentra nei medesimi diritti del de cuius.
Ne consegue che il diritto del ricorrente è stato legittimamente riconosciuto con esclusivo riferimento al decennio antecedente il decesso. Poiché l’intermediario ha agito in conformità all’art. 119, comma 4, T.U.B., il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla documentazione già messa a disposizione e respinge nel resto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 210 c.p.c. – Ordine di esibizione alla parte o al terzo
- Art. 119 TUB – Comunicazioni periodiche alla clientela