Frode con inganno della volontà e bonifici istantanei (ABF Collegio di Bari n. 1840 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione forte, l’operazione deve considerarsi autorizzata ai sensi del d.lgs. n. 11/2010, anche se il consenso è stato carpito mediante raggiro. Non è quindi configurabile una responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento. Resta tuttavia possibile una responsabilità del PSP quando dalla documentazione emerga un suo apporto causale alla frode, per difetto dei presidi antifrode o mancato rilievo di indici di frode. Il giudizio va condotto alla luce dell’art. 1176, comma 2, c.c. e degli obblighi di monitoraggio sulle operazioni anomale per numero, importo, frequenza, tipologia e beneficiario.
Il Fatto
Il ricorrente espone di essere stato vittima di una frode informatica il 25 marzo 2025: contattato da sedicenti consulenti finanziari, è stato indotto a credere di autorizzare accrediti e verifiche tecniche sul proprio conto, mentre in realtà disponeva tre bonifici istantanei da € 4.995,00 ciascuno verso un terzo beneficiario. Lamenta che la banca abbia attivato di default il servizio di bonifico istantaneo senza consenso consapevole, che non abbia previsto limiti giornalieri né blocchi automatici, e che non abbia fornito l’indirizzo IP di origine degli ordini. Chiede la restituzione di € 14.986,86.
L’intermediario ricostruisce una diversa sequenza: un primo bonifico di € 250,00 verso una piattaforma di trading, inizialmente sospeso dai sistemi di sicurezza e poi autorizzato dopo verifica della volontà del cliente; quindi un bonifico di € 25,00 durante una videochiamata con il sedicente consulente; infine i tre bonifici contestati, eseguiti con il device certificato e la medesima combinazione di fattori già storicizzata. Eccepisce l’assenza dei presupposti per il blocco forzato e chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione sull’attivazione del bonifico istantaneo. La funzionalità risultava già disciplinata nel contratto di conto corrente, con un limite operativo giornaliero di € 15.000,00: manca dunque una modifica unilaterale delle condizioni e sussiste un predeterminato limite di spesa, in linea con il principio del Collegio di Coordinamento sull’art. 126-sexies, comma 4-bis, T.U.B.
Nel merito, il Collegio ricorda che il rischio di utilizzazione fraudolenta degli strumenti di pagamento grava in prima battuta sull’intermediario, il quale può sottrarsi al rimborso provando dolo o colpa grave dell’utilizzatore. Gli artt. 7, 10 e 12, comma 4, d.lgs. n. 11/2010 escludono però che il solo uso di uno strumento registrato dimostri l’autorizzazione dell’operazione. Il presupposto applicativo della disciplina è che l’operazione contestata sia effettivamente non autorizzata.
Nel caso concreto, la documentazione tecnica – log SCA, storico device, indirizzo IP, tracciature di login – conferma che le operazioni sono state eseguite tramite il device certificato da tempo associato al cliente, con gli stessi fattori impiegati in operazioni lecite non disconosciute. Secondo l’orientamento costante dell’Arbitro, richiamato con le decisioni dei Collegi di Bari, Napoli e Milano, l’operazione eseguita per intero dal pagatore è autorizzata e sottratta al regime di responsabilità della PSD2.
Il Collegio ammette tuttavia che un apporto causale dell’intermediario possa fondare una sua responsabilità, ad esempio per mancata identificazione del tentativo di frode o mancato rilievo di indici di frode. Applicando analogicamente l’art. 8 del d.m. n. 112/2007 ai bonifici online, il PSP diligente deve predisporre sistemi di monitoraggio idonei a intercettare operazioni anomale e ad attivare verifiche aggiuntive. Nel caso di specie il blocco iniziale del bonifico di € 250,00, classificato come sospetto, e il successivo accertamento della volontà d’investimento dimostrano che i presidi antifrode hanno funzionato. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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