Estinzione anticipata di cessioni del quinto: rimborsabili anche i costi up-front (ABF Collegio di Bari n. 3621 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento estinti anticipatamente, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front, in virtù dell’art. 125-sexies T.U.B. come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. Per i costi recurring si applica il criterio di proporzionalità lineare, mentre per i costi up-front, in assenza di diversa previsione pattizia proporzionale, il criterio è quello della curva degli interessi. La richiesta di sospensione del procedimento per rinvio pregiudiziale pendente innanzi alla CGUE è infondata, non essendo configurabile alcun obbligo di sospensione in capo a un organo extragiudiziale per un diverso giudizio. Non sono retrocedibili gli oneri erariali.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato due contratti di finanziamento, uno con delegazione di pagamento e uno contro cessione del quinto, entrambi estinti anticipatamente prima dell’entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”. Insoddisfatto dell’esito dell’interlocuzione con l’intermediario, si rivolgeva all’Arbitro chiedendo la restituzione della quota non maturata delle commissioni di attivazione, delle provvigioni di intermediazione e dei costi di incasso rata, calcolata secondo il criterio proporzionale lineare e, in via subordinata, secondo la curva degli interessi per i costi up-front. Domandava inoltre il rimborso delle commissioni di estinzione anticipata, delle quote eventualmente versate in eccedenza, delle spese di assistenza difensiva e degli interessi legali.

L’intermediario eccepiva in via preliminare la sospensione del procedimento per il rinvio pregiudiziale disposto dal Giudice di Pace di Palermo sull’interpretazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48. Nel merito sosteneva la non rimborsabilità dei costi up-front, il difetto di legittimazione passiva per le provvigioni corrisposte all’intermediario del credito e formulava una proposta transattiva.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione. Le disposizioni ABF non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie e non viene in rilievo una litispendenza in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale riguardava un diverso giudizio. Il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga alla sospensione solo il giudice a quo, non un altro organo giurisdizionale o extragiudiziale dinanzi al quale penda un’analoga fattispecie.

Nel merito, per i contratti stipulati prima del 25/07/2021, il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato successivo alla decisione della Corte Costituzionale n. 263/2022 e alla sentenza Lexitor, dando continuità alla decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. Il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front; per questi ultimi, in mancanza di una diversa previsione pattizia proporzionale, il criterio è quello della curva degli interessi.

Il Collegio ha qualificato come up-front le commissioni di attivazione e le provvigioni in favore dell’intermediario del credito, e come recurring i costi di incasso rata. Ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti a riduzione ai sensi dell’art. 125-sexies T.U.B.

Quanto ai costi di incasso rata, il Collegio ha ritenuto che l’intero importo dovesse essere computato ai fini restitutori, senza la decurtazione di € 18,00 riconosciuti una tantum all’ATC. Ha invece respinto la domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata, perché formulata in modo generico: il ricorrente non aveva contestato l’erronea quantificazione né allegato che l’indennizzo fosse privo di oggettiva giustificazione, secondo l’orientamento del Collegio di coordinamento n. 5909/2020.

Il Collegio ha infine escluso la rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e il difetto di complessità. In parziale accoglimento, ha disposto il pagamento di € 1.004,00 oltre interessi legali dal reclamo, il contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Tutte le 602 sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *