Frodi su carta di pagamento e concorso di colpa del titolare per custodia del PIN (ABF Collegio di Roma n. 1004 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento non autorizzate, il prestatore di servizi di pagamento che deduce l’autenticazione tramite microchip e PIN deve provare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione e l’assenza di malfunzionamenti, ma tale prova non è di per sé sufficiente a dimostrare l’autorizzazione dell’utente né la sua colpa grave. I principi del D.M. n. 112/2007, pur privi di valore precettivo diretto in materia di disconoscimento, esprimono un generale obbligo di monitoraggio delle operazioni e costituiscono parametro di valutazione della condotta dell’intermediario. Il ridotto lasso temporale tra il furto e l’utilizzo fraudolento è indice presuntivo della custodia congiunta di carta e credenziali e giustifica una responsabilità concorrente del cliente. La liquidazione avviene in via equitativa sull’intero ammontare disconosciuto, con distribuzione del concorso di colpa.
Il Fatto
La ricorrente subiva il furto del portafoglio, con la carta di pagamento, durante un viaggio in treno nella mattinata del 17.02.2025. Prima del blocco venivano eseguite numerose operazioni non autorizzate presso il medesimo punto vendita. L’intermediario riconosceva un rimborso parziale di euro 50,00, escludendo la propria responsabilità per le restanti operazioni, che assumeva approvate con autenticazione forte e senza anomalie. La ricorrente chiedeva la restituzione di euro 1.986,00. La controversia approdava così davanti al Collegio di Roma.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo nel d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. L’art. 12, comma 3, limita a euro 50 la perdita del pagatore in caso di operazioni non autorizzate conseguenti a furto, salvo frode o inadempimento con dolo o colpa grave degli obblighi dell’art. 7. L’art. 10 pone sul prestatore l’onere di provare autenticazione, corretta registrazione e contabilizzazione, precisando che l’utilizzo dello strumento non è di per sé sufficiente a dimostrare l’autorizzazione né la colpa grave dell’utente.
L’intermediario allega l’evidenza informatica delle operazioni, eseguite tramite corretta lettura del chip e immediata digitazione del PIN. Il Collegio ritiene raggiunta la prova dell’autenticazione e dell’assenza di malfunzionamenti. Resta però aperta la questione della colpa grave nella custodia delle credenziali.
Il furto è collocato tra le 08:14 e le 09:35; la prima operazione contestata alle 09:43. Il breve lasso temporale, unitamente alla presenza del microchip e all’assenza di errori nella digitazione del PIN, costituisce indice presuntivo della custodia congiunta di carta e credenziali, secondo l’orientamento dei Collegi territoriali richiamato dal provvedimento.
Il Collegio valorizza poi gli indici di frode dell’art. 8 del D.M. n. 112/2007: tre o più richieste di autorizzazione nelle 24 ore presso il medesimo punto vendita e sette o più richieste sulla stessa carta. Nel caso di specie, diciassette operazioni in meno di un’ora presso lo stesso esercente integrano evidenti anomalie. L’intermediario non può quindi andare esente da responsabilità per non aver predisposto adeguati sistemi di monitoraggio.
Quanto agli alert, manca la prova del loro invio per le operazioni disconosciute; il Collegio osserva tuttavia che, in caso di operazioni in rapida successione, il funzionamento del sistema perde di rilevanza. Riconosciuta una responsabilità concorrente sostanzialmente paritaria, il danno è liquidato equitativamente in euro 1.000,00, con parziale accoglimento del ricorso e condanna dell’intermediario al contributo spese.
Nota della Redazione
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