Spedizione per posta ordinaria di assegno non trasferibile e concorso di colpa (Cass. civ. Sez. I n. 19383 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente. Essa comporta, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza. La scelta della posta ordinaria si configura dunque come antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore. La materia della responsabilità civile resta regolata dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. e dal criterio della causalità adeguata. Le norme che disciplinano il servizio postale non hanno efficacia vincolante nei rapporti con i terzi, sicché la loro inosservanza non fonda di per sé il concorso di colpa.
Il Fatto
Una società di assicurazioni ha convenuto avanti al Giudice di Pace di Roma il gestore del servizio postale per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’illegittima negoziazione di due assegni non trasferibili, tratti sul proprio conto ed emessi a favore di due beneficiari, incassati da un soggetto diverso dai legittimi titolari. Il Giudice di Pace ha accolto la domanda, accertando la responsabilità del convenuto per non aver operato con la diligenza richiesta da un esperto banchiere nella negoziazione dei titoli e nell’accertamento dell’identità del presentatore, ma ha ravvisato un concorso di colpa della società attrice nella misura del 50%, in ragione delle modalità di spedizione del titolo con posta ordinaria.
La sentenza è stata impugnata solo dalla società assicuratrice, limitatamente al capo sul proprio concorso di colpa. Il Tribunale di Roma ha accolto l’appello, aderendo alla giurisprudenza di legittimità formatasi prima delle Sezioni Unite n. 9769/2020, secondo cui non rilevano né il rischio generico assunto dall’emittente con il servizio postale ordinario né le modalità di spedizione del plico. Il gestore postale ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la controricorrente ha resistito e ha proposto impugnazione incidentale sulla compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla censura di violazione degli artt. 83 d.P.R. n. 156/1973, del d.m. 26.2.2004 e dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il ricorrente ritiene erronea la decisione del Tribunale là dove ha ritenuto interrotto il nesso causale tra spedizione incauta e danno per il fatto sopravvenuto della negoziazione del gestore postale.
Il Collegio reputa il motivo fondato, con precisazioni sul richiamo alle norme del servizio postale prima e dopo la privatizzazione. Pur trattandosi di accertamento del nesso causale, riservato al giudice di merito, la questione non è estranea al giudizio di legittimità: coinvolge l’individuazione del criterio di selezione delle concause rilevanti e la verifica di conformità della scelta alle norme sostanziali, profilo di sussunzione sindacabile in cassazione.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto — Cass., S.U. n. 9769/2020, Sez. III n. 9985 del 2019, n. 4439 del 2014, n. 26997 del 2005 — e ne ripercorre gli approdi. La responsabilità civile è regolata dagli artt. 40 e 41 cod. pen. e dal criterio della causalità adeguata. La scelta della posta ordinaria, pur in presenza di forme più sicure come la raccomandata, l’assicurata o il bonifico, si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente.
Le norme sul servizio postale operano solo nei rapporti tra gestore e utente e non possono costituire riferimento diretto per la disciplina dei rapporti con i terzi: la mera inosservanza del divieto di includere carte di valore nella corrispondenza ordinaria non basta a fondare il concorso di colpa. Occorre invece esaminare le modalità di prestazione del servizio, per verificare se la scelta del mittente ne abbia comportato un’esposizione a un margine di rischio superiore a quello accettabile secondo le regole di comune prudenza. La posta raccomandata e assicurata consente di seguire il percorso del plico e di attivarsi tempestivamente in caso di ritardo; la posta ordinaria implica la perdita di ogni controllo sulla trasmissione.
Nella specie il Collegio ritiene che la Corte di merito non abbia correttamente applicato il principio, escludendo il concorso di colpa della società assicuratrice a priori, a fronte del comportamento colposo dell’ente che ha posto all’incasso l’assegno non trasferibile, senza esaminare le circostanze specifiche della fattispecie. La sentenza è pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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