Mancata allegazione delle modalità della truffa prova la colpa grave del cliente (ABF Collegio di Milano n. 2455 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative all’utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento online, quando l’intermediario fornisce la prova dell’autenticazione forte delle operazioni disconosciute, il sistema risulta conforme alla Strong Customer Authentication e non emergono indici di anomalia, le mancate allegazioni del cliente sulle concrete modalità della frode costituiscono un elemento determinante dal quale inferire la colpa grave del cliente medesimo, con conseguente esclusione del diritto al rimborso ai sensi del d.lgs. n. 11/2010.

Il Fatto

La ricorrente si avvedeva, consultando il proprio conto corrente, di tre bonifici istantanei a favore di terzi ignoti per complessivi € 3.537,00, da lei non disposti. Bloccava immediatamente carta e conto e presentava denuncia all’autorità; il disconoscimento rivolto all’intermediario veniva riscontrato negativamente. La cliente chiedeva quindi il rimborso della somma, affermando di non aver mai comunicato a nessuno i propri codici di accesso né il PIN.

L’intermediario eccepiva l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che le operazioni erano state eseguite tramite uno dei due device in uso alla cliente, con autenticazione biometrica e senza anomalie operative. Ne deduceva la qualificazione delle stesse come operazioni autorizzate ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 11/2010, l’insussistenza della colpa grave in capo alla cliente e l’attivazione tempestiva per il recupero dei fondi, rimasto senza esito. Chiedeva il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua il quadro normativo applicabile ratione temporis nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di attuazione della direttiva PSD II, in vigore dal 13.01.2018. La questione centrale attiene alla qualificazione delle operazioni e alla eventuale responsabilità della cliente per colpa grave.

Dall’esame dei log informatici prodotti dall’intermediario emerge che le tre operazioni sono state autenticate tramite device in uso alla ricorrente, con chiave univoca e fattore biometrico (authType: TOUCH). Il Collegio ritiene così integrata la prova dell’autenticazione forte, della corretta registrazione e della contabilizzazione delle operazioni contestate.

Sul piano della condotta, il Collegio rileva un profilo decisivo: la ricorrente non ha riferito alcunché in merito alle modalità con cui sarebbe avvenuto l’utilizzo fraudolento. Nel ricorso afferma di essersene accorta consultando l’estratto conto, mentre nella denuncia dichiara di aver ricevuto notifiche sul cellulare relative all’esecuzione delle operazioni. Una contraddizione che lascia del tutto indimostrato il percorso della frode.

Il Collegio richiama quindi l’orientamento dei Collegi ABF nelle contestazioni di utilizzi fraudolenti online di strumenti di pagamento. Quando ricorrono tre condizioni — prova dell’autenticazione delle transazioni, conformità del sistema alla SCA, assenza di indici di anomalia — le mancate allegazioni del cliente sulle circostanze di fatto della frode assumono valore determinante per inferire la colpa grave. Il cliente che invoca il rimborso deve cioè offrire un minimum di ricostruzione del fatto, non potendosi limitare alla mera affermazione di non aver eseguito le operazioni.

Nel caso concreto, l’autenticazione biometrica tramite device della cliente e l’assenza di anomalie, unitamente alla genericità e contraddittorietà delle allegazioni, conducono al rigetto del ricorso. La decisione conferma un indirizzo consolidato: la Strong Customer Authentication sposta sul cliente l’onere di allegare e dimostrare le concrete modalità dell’illecito per superare la presunzione di colpa grave.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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