Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale dalla scadenza e decorrenza oggettiva (ABF Collegio di Napoli n. 3379 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso del buono fruttifero postale e agli interessi maturati è soggetto a prescrizione decennale che decorre dalla data di scadenza del titolo, secondo il combinato disposto dell’art. 176 d.P.R. n. 156/1973 e dell’art. 8 d.m. Tesoro del 19 dicembre 2000, quest’ultimo applicabile anche alle serie già emesse e non ancora prescritte. L’art. 2935 cod. civ. va letto nel senso che rileva solo la possibilità legale di esercizio del diritto: l’impossibilità di fatto, compresa l’ignoranza del diritto, non sospende il decorso del termine, salvo il doloso occultamento. La doglianza sulla mancata consegna del foglio informativo all’atto dell’acquisto è inammissibile quando il buono sia stato sottoscritto prima del limite di competenza temporale dell’Arbitro.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di essere titolare di un buono fruttifero postale emesso nel dicembre 1997 per un valore di Lit. 1.000.000. Lamenta la mancata consegna del foglio informativo e di essersi vista negare il rimborso, con eccezione di prescrizione da parte dell’intermediario.

Chiede quindi l’accertamento della violazione degli obblighi informativi e la condanna al risarcimento pari al valore del buono, oltre interessi. L’intermediario eccepisce l’incompetenza dell’Arbitro ratione materiae e ratione temporis e, nel merito, la prescrizione del diritto al rimborso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio disattende anzitutto le eccezioni di incompetenza. Sul primo profilo ribadisce che i buoni fruttiferi postali non sono strumenti finanziari né prodotti finanziari soggetti al collocamento ai sensi del T.U.F., posto che l’art. 1 lett. u) T.U.F. esclude espressamente i depositi postali da tale qualifica. Sul secondo profilo, poiché è contestato il rifiuto di riconoscere il rimborso, sussiste la competenza temporale dell’Arbitro, in aderenza alla decisione del Collegio di coordinamento n. 4656/2022.

Nel merito il Collegio ricostruisce il regime della prescrizione. L’art. 176 d.P.R. n. 156/1973 prevede la riscossione entro il trentesimo anno successivo all’emissione e, dal gennaio seguente, un termine quinquennale interrotto da richiesta o diffida. L’art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 ha poi fissato la prescrizione in dieci anni dalla scadenza del titolo, e l’art. 10 ne ha esteso l’applicazione alle serie già emesse non ancora prescritte.

Il buono in esame è “a termine”, emesso nel dicembre 1997 e appartenente alla serie AG; in mancanza di indicazione della serie, questa si desume dalla data di emissione. Il d.m. Tesoro del 23 giugno 1997 fissa per tali buoni una durata di dodici o diciassette anni, con interessi pari a una o due volte il capitale. Per la serie AG la durata massima è di diciassette anni, con scadenza al 19 dicembre 2014 e prescrizione maturata dal 19 dicembre 2024, come affermato dal Collegio di coordinamento n. 6196/2024 e da Cass. n. 19243/2023. Non risultano atti interruttivi.

Il Collegio richiama quindi l’orientamento secondo cui l’art. 2935 cod. civ. riguarda solo la possibilità legale di agire: l’impossibilità di fatto e l’ignoranza del diritto non impediscono il corso della prescrizione, salvo il doloso occultamento ex art. 2941 n. 8 cod. civ. (Collegio di coordinamento n. 17814/2019; Cass. n. 4389/1999; Cass. n. 3584/2012). La prescrizione risponde a esigenze di certezza dei rapporti e va ancorata a parametri oggettivi.

Quanto agli obblighi informativi, la consegna del foglio informativo non era prevista per il buono in discorso, essendo divenuta obbligatoria solo con il d.m. 19 dicembre 2000 per le serie successive. In ogni caso la contestazione riguarda un evento anteriore al limite di competenza temporale dell’Arbitro e la domanda è inammissibile. Sul versante della fase di svolgimento del rapporto, il provvedimento AGCM n. 11287 del 4 novembre 2022 è impugnato e il giudizio pende innanzi al Consiglio di Stato: secondo il Collegio di coordinamento n. 2460/2023 ciò rende il ricorso, allo stato, inammissibile. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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