Preavviso Sic tra prova di spedizione e presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (ABF Collegio di Roma n. 680 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella segnalazione a un sistema di informazione creditizia l’onere di provare il preavviso grava sull’intermediario segnalante, che deve dimostrare la ricezione dell’atto recettizio, potendo ricorrere a presunzioni semplici. La mera allegazione di un numero elevato di missive inviate con posta ordinaria, prive di prova di spedizione e di ricezione, non assolve tale onere né consente di ritenere presunta la conoscenza. Diversamente, la raccomandata A/R inviata all’indirizzo contrattuale del cliente e restituita per destinatario sconosciuto integra la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., gravando sul destinatario la prova dell’impossibilità incolpevole di averne notizia. Il preavviso tardivo rende legittime solo le segnalazioni successive alla sua ricezione, restando illegittime quelle anteriori. Il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa e non è risarcibile quando la segnalazione, formalmente scorretta per difetto di preavviso, sia sostanzialmente veritiera.
Il Fatto
Il ricorrente contesta la legittimità delle segnalazioni negative effettuate dall’intermediario presso i sistemi di informazione creditizia in relazione a due contratti di finanziamento. Deduce la mancata sottoscrizione delle condizioni generali di contratto, la mancata sottoscrizione dell’informativa privacy aggiornata e l’assenza del preavviso di segnalazione. Chiede la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento del danno all’immagine quantificato in euro 5.000,00.
L’intermediario eccepisce l’inammissibilità della domanda per genericità del petitum e per difetto di prova, oltre all’incompetenza ratione materiae sui profili privacy. Nel merito sostiene la regolarità delle segnalazioni, richiamando la numerosità dei preavvisi inviati e la giurisprudenza dell’Arbitro sulla valutazione complessiva degli indizi.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Il petitum è individuabile nella richiesta di cancellazione delle segnalazioni e di risarcimento, mentre la carenza probatoria attiene al merito. Sul profilo privacy, la contestazione riguarda l’esecuzione del contratto di finanziamento e resta quindi entro la competenza dell’Arbitro. Nel merito, la sottoscrizione del contratto risulta provata; quanto all’informativa, il nuovo Codice di condotta approvato con provvedimento del Garante non richiede il consenso per il trattamento dei dati, positivo e negativo, essendo il trattamento lecito ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f), del GDPR.
Il nucleo della decisione riguarda il preavviso di segnalazione ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Codice di Deontologia. Il Collegio ribadisce che spetta all’intermediario provare che il cliente sia stato posto in condizione di conoscere l’imminente segnalazione, trattandosi di atto recettizio, con possibilità di ricorrere a presunzioni semplici in assenza di requisiti di forma.
Le missive inviate con posta ordinaria, per entrambi i contratti, sono prive di evidenza di spedizione e di ricezione. Il Collegio esclude che la quantità dei preavvisi possa supplire alla prova, richiamando le proprie precedenti decisioni. Diversamente si renderebbe sempre presunta la ricezione di atti dei quali non è nemmeno dimostrata la spedizione, con vulnus per il presidio informativo a tutela del consumatore. Irrilevante è il preavviso in Centrale dei rischi, che non sostituisce quello richiesto per i SIC.
Le due raccomandate A/R del 27.05.2025, postalizzate il 03.06.2025 e restituite per destinatario sconosciuto, seguono invece un percorso argomentativo opposto. L’indirizzo coincide con quello del contratto, della carta di identità e del ricorso, senza variazioni comunicate. Opera quindi la presunzione ex art. 1335 c.c.: il destinatario deve provare l’impossibilità incolpevole di conoscenza, e l’annotazione del recapito non basta. Da ciò deriva, secondo il principio del Collegio di Coordinamento n. 4632/2023, la legittimità delle segnalazioni successive alla ricezione e l’illegittimità di quelle anteriori, da cancellare.
La domanda risarcitoria è respinta. Il danno non patrimoniale non è in re ipsa e la segnalazione, formalmente scorretta per difetto di preavviso, è sostanzialmente veritiera: il ricorrente non contesta l’insolvenza, ma solo il profilo procedurale. Il Collegio accoglie quindi in parte, disponendo la cancellazione delle segnalazioni anteriori e il rimborso delle spese.
Nota della Redazione
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