Funivia: VIA, VAS e deroghe alle distanze tra discrezionalità tecnica e prova (TAR Trentino-Alto Adige n. 316 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il progetto di sostituzione di un impianto funiviario preesistente, qualificato come intervento di ripristino e potenziamento, non è di nuova realizzazione e non ricade pertanto nell’ambito della VIA ai sensi dell’allegato A della L.P. n. 17/2017, là dove la sua localizzazione non interessi aree naturali protette. La verifica di assoggettabilità a VAS costituisce un provvedimento autonomo e direttamente impugnabile: la sua mancata impugnazione ne determina l’inoppugnabilità e la conseguente insindacabilità della variante urbanistica approvata sulla sua base. Le valutazioni tecniche e la riduzione delle distanze dal demanio idrico e dai confini, motivate in ragione del pubblico interesse, appartengono alla sfera del merito amministrativo, sindacabile solo per errori di fatto o abnorme illogicità, senza che l’istanza di CTU possa supplire alla genericità delle censure.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari e residenti di immobili confinanti con l’area destinata alla nuova stazione a valle della funivia Bolzano–San Genesio, impugnavano la delibera della Giunta provinciale n. 268 del 22.04.2025, che approvava il progetto di ripristino con potenziamento dell’impianto e la modifica d’ufficio del piano urbanistico comunale, del piano paesaggistico e dell’art. 33 delle norme di attuazione. Lamentavano l’assenza di VIA e di verifica di assoggettabilità a VAS, l’illegittimità delle deroghe alle distanze dal demanio idrico e dai muri di contenimento e la mancanza di istruttoria sul pubblico interesse. Chiedevano l’annullamento degli atti e una CTU tecnica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e assorbe le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva e di carenza di interesse. Sul primo motivo osserva che l’art. 15 della L.P. n. 17/2017 rinvia all’allegato A, che sottopone a VIA i soli interventi di nuova realizzazione ricadenti in aree protette ovvero quelli che, all’esito dello screening, presentino impatti significativi. L’opera, pur astrattamente riconducibile all’allegato IV, parte seconda, punto 7 lett. l) del D.Lgs. n. 152/2006, è qualificata come ripristino e potenziamento del sedime esistente, senza collocazione in aree protette né impatti significativi riscontrati.

Quanto alla VAS, il Tribunale rileva che la variante è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità con provvedimento che l’ha esclusa. In ipotesi di coincidenza tra oggetto del piano e oggetto del progetto, richiama il principio per cui il rispetto dell’art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 consente lo svolgimento dello screening nell’ambito della valutazione del piano, evitando duplicazioni procedimentali (Cons. Stato n. 2894 del 2015).

La verifica di assoggettabilità a VAS, per il Collegio, è atto di natura provvedimentale, conclusivo di un procedimento autonomo e direttamente lesivo, come desumibile dall’art. 7, comma 3, L.P. n. 17/2017 e dall’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006. Esso pone fine al procedimento se negativo, sicché la sua mancata impugnazione lo rende inoppugnabile e insindacabile in via incidentale (T.R.G.A. Bolzano n. 142 del 2024; T.A.R. Firenze n. 199 del 2024).

Sulle deroghe, il nulla osta dell’Ufficio Demanio idrico rispetta l’art. 15 della L.P. n. 35/1975, trovando fondamento in esigenze urbanistiche legate a un’infrastruttura di rilievo provinciale inserita nel Piano Provinciale della Mobilità Sostenibile 2035. La riduzione delle distanze è motivata nella relazione di progetto ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b), L.P. n. 9/2018. Le scelte di pianificazione godono di ampia discrezionalità, sindacabili solo per errori di fatto o abnormi illogicità (Cons. Stato n. 7881 del 2023), con conseguente inammissibilità della CTU esplorativa. La scala esterna “opzionale”, unico elemento a violare la distanza, è stata eliminata; le censure sul pubblico interesse e sulle alternative sono superate dalla motivazione richiamata in delibera.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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