Motivi aggiunti in memoria non notificata e verifica VAS autonoma (TAR Trentino-Alto Adige n. 315 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le censure nuove introdotte con la memoria conclusiva, non notificata alle controparti, costituiscono motivi aggiunti propri ai sensi dell’art. 43 c.p.a. e sono inammissibili per tardività e per violazione del contraddittorio, dovendosi delimitare il thema decidendum alle doglianze del ricorso introduttivo. È inammissibile, per difetto dei requisiti di specificità di cui all’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., il motivo che si limiti ad asserire in modo apodittico l’invasione della competenza statale in materia ambientale e il contrasto con il principio di precauzione. Nel sindacato sulle scelte di pianificazione urbanistica e sulla localizzazione dell’opera il giudice amministrativo esercita un controllo estrinseco, limitato agli errori di fatto e alle abnormi illogicità, restando estranea la condivisibilità del merito. La verifica di assoggettabilità a VAS è provvedimento autonomo e direttamente lesivo: se non impugnato nei termini, diviene inoppugnabile e la questione non è più sindacabile nel giudizio sulla variante.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di unità immobiliari di un complesso residenziale posto accanto alla stazione a valle della funivia, impugnavano la delibera del Comune di Bolzano n. 28 del 19.03.2025 e la delibera della Provincia autonoma di Bolzano n. 268 del 22.04.2025. Con quei provvedimenti si approvava il progetto di ripristino e potenziamento della funivia e, insieme, la modifica d’ufficio del piano urbanistico comunale con adeguamento del piano paesaggistico.

Il nuovo fabbricato avrebbe ridotto le distanze edilizie, con deroga alla fascia di rispetto del corso d’acqua, e sarebbe stato collocato in zona classificata a elevata pericolosità idraulica. I ricorrenti invocavano la tutela dell’ambiente, il principio di precauzione, la lesione del diritto di proprietà, l’abuso della concertazione tra enti e l’omessa VAS. Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione passiva; la Provincia e la società proponente chiedevano il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitempo una questione processuale. La memoria depositata in vista dell’udienza contiene sette motivi in diritto a fronte delle sei censure del ricorso e introduce argomenti del tutto ulteriori. Si tratta di motivi aggiunti propri, come precisato dall’art. 43 c.p.a., che avrebbero dovuto essere notificati a pena di inammissibilità e non solo depositati. Il dies a quo decorre dalla percezione dell’esistenza e della lesività dell’atto, non dalla conoscenza integrale degli elementi: tutte le doglianze erano quindi già conoscibili. La memoria è dichiarata inammissibile e il thema decidendum resta circoscritto al ricorso introduttivo.

Nel merito il primo motivo è inammissibile. I ricorrenti non chiariscono in quali termini l’opera deroghi ai richiamati procedimenti ambientali, né indicano dati oggettivi sull’abuso dell’autonomia provinciale. Manca la specificità richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. Il Collegio aggiunge che l’intervento è un ripristino in zona già antropizzata, come conferma la stessa presenza del complesso residenziale.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile per genericità. L’impermeabilizzazione del suolo e la riduzione delle distanze sono affermate senza argomentazione a sostegno. La documentazione tecnica, con la verifica di compatibilità idraulica, attesta invece la valutazione complessiva e prescrive misure di sicurezza, tra cui un muro di confinamento; il nulla osta dell’Ufficio Demanio idrico giustifica la deroga alla fascia di rispetto. Le censure attengono al merito delle scelte, non sindacabile in assenza di errori di fatto o abnormi illogicità. Analoga genericità inficia il terzo motivo: l’acritico recepimento delle indicazioni del proponente è smentito dalle prescrizioni imposte e il parere comunale è stato reso con numerose condizioni.

Il quarto motivo è infondato. La doglianza sulla deroga alle distanze è tardiva rispetto alla delibera provinciale del 2021 e, in ogni caso, difetta l’interesse: verso il complesso residenziale sono rispettate le distanze dall’edificio e dal muro di confine. Le deroghe riguardano altre proprietà e trovano motivazione nella relazione di progetto. Insussistente è anche la censura sull’assenza di procedimento espropriativo, non essendovi provvedimenti ablatori.

Il quinto motivo è infondato: l’opera è di interesse sovracomunale e l’art. 70, comma 1, lett. c), L.P. n. 9/2018 attribuisce alla Provincia l’accertamento di conformità e l’approvazione delle modifiche urbanistiche, previo coinvolgimento dei Comuni. Il sesto motivo è infondato perché la verifica di assoggettabilità si è conclusa con esclusione dalla VAS; tale provvedimento, autonomo e impugnabile, non è stato gravato e ne è quindi divenuta incontestabile l’efficacia. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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