Funzioni del Comandante della Polizia locale non scindibili né attribuibili ad altri (TAR Abruzzo n. 465 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le funzioni strumentali e principali della polizia municipale non sono scindibili sul piano della responsabilità dirigenziale, che è unica e fa capo esclusivamente al Comandante del Corpo. In caso di vacanza del posto di dirigente, le funzioni vicarie possono essere attribuite solo al vice comandante o, in mancanza, all’ufficiale più anziano del Corpo, secondo l’art. 5 della l.r. Abruzzo n. 42/2013. È pertanto illegittima la delibera di Giunta che, modificando il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ripartisca le funzioni del Comandante tra un responsabile designato dal dirigente del Settore Risorse Umane e quattro dirigenti di altri settori. La funzione di Comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all’interno dell’ente, e soluzioni diverse da quelle previste dalla legge regionale sono avulse dal quadro normativo di riferimento.

Il Fatto

Il ricorrente è dipendente del Comune dell’Aquila, inquadrato nella categoria D con il profilo di funzionario di vigilanza in servizio presso il Settore Polizia Municipale. Impugna la delibera della Giunta municipale n. 101 dell’8.3.2024, che ha introdotto modifiche all’art. 23 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con precedente delibera del 2013.

La modifica prevede che, in caso di vacanza del posto di dirigente, il responsabile del servizio di Polizia locale sia designato dal dirigente del Settore Risorse Umane — cui resta riservata l’organizzazione degli uffici e la gestione del personale — e che le altre funzioni di polizia municipale siano assegnate a quattro dirigenti di altri settori. Il ricorrente deduce elusione del giudicato, violazione degli artt. 50 e 109 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, nonché contrasto con la l.r. Abruzzo n. 42/2013 e con il regolamento del Corpo di Polizia Municipale. Resiste il Comune dell’Aquila; la Regione Abruzzo non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo regionale. L’art. 5, comma 1, della l.r. n. 42/2013 stabilisce che la funzione di Comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all’interno dell’ente di appartenenza. Il comma 4 dell’art. 23 del regolamento, come modificato, introduce invece deroghe a tale disciplina: scorpora le funzioni che competono unitariamente al Comandante quale dirigente della Polizia municipale e le assegna a dirigenti di altri settori dell’apparato municipale.

Il Tribunale richiama i propri precedenti inter partes — sentenza n. 192/2023, confermata da Consiglio di Stato n. 2518/2023 — secondo cui il Comando della Polizia municipale può essere assunto solo da personale appartenente ai ruoli del Corpo, e la sentenza n. 532/2023, secondo cui la nomina al vertice della P.M. di un dipendente non appartenente al Corpo viola i precetti inderogabili dell’art. 5, comma 1, e dell’art. 7 della l.r. n. 42/2013.

Decisivo è il successivo intervento del Consiglio di Stato n. 6871/2024, che confermando la sentenza n. 532/2023 ha affermato principi dai quali il nuovo art. 23 palesemente si discosta: le funzioni strumentali e principali della polizia municipale non sono scindibili sul piano della responsabilità dirigenziale, unica e facente capo al solo Comandante; le funzioni meramente strumentali non possono essere attribuite provvisoriamente a un dirigente di una struttura avulsa dal Corpo; le vacanze e assenze del comandante possono essere superate solo mediante l’art. 5 della l.r. n. 42/2013, con assegnazione delle funzioni vicarie al vice comandante o all’ufficiale più anziano.

Il Collegio conclude per l’annullamento della delibera n. 101/2024 nella parte in cui modifica l’art. 23 del regolamento, per contrasto con gli artt. 5, comma 1, e 7 della l.r. Abruzzo n. 42/2013. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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