Funzioni non tariffabili e standardizzazione del costo medio nella campagna vaccinale (TAR Lombardia n. 3360 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La remunerazione delle funzioni non tariffabili erogate dagli operatori sanitari privati accreditati non costituisce corrispettivo sinallagmatico, ma sovvenzione pubblica, che la Regione può discrezionalmente determinare nel quantum. Il criterio del costo medio per prestazione costituisce applicazione lineare del metodo della standardizzazione imposto dall’art. 8-sexies, comma 3, d.lgs. n. 502/1992, sicché l’amministrazione non è tenuta a rimborsare integralmente i costi sostenuti da ciascun operatore. La motivazione per relationem è legittima quando gli atti richiamati siano resi disponibili mediante pubblicazione o accesso, non essendo necessaria la loro allegazione al provvedimento. Il concorso di una pluralità di operatori in posizione analoga non impone il contraddittorio nei loro confronti quando il ricorso sia respinto nel merito.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato alla campagna vaccinale contro il Sars-Cov 2, allestendo tre centri vaccinali massivi, cioè strutture dedicate esterne ai presidi sanitari accreditati già operativi. Per la remunerazione delle prestazioni il piano regionale aveva previsto una tariffa di 6 euro per somministrazione, a copertura dei costi propriamente sanitari, cui si aggiungeva una quota extra-tariffaria per le cosiddette funzioni non tariffabili, inizialmente fissata in 4,50 euro per prestazione.
Con la DGR n. XI/5677/2021 la Regione si era riservata di verificare, mediante rendicontazione delle ATS, se tale quota fosse esaustiva rispetto ai maggiori costi dei centri massivi, rinviando a un successivo provvedimento la quantificazione di un’eventuale integrazione. All’esito della rilevazione, la DGR n. XI/6441/2022 ha confermato la quota di 4,50 euro, non risultando uno scostamento del costo medio. La società ha impugnato la delibera e, con motivi aggiunti, l’atto di liquidazione dell’ATS, lamentando difetto di motivazione, erroneità dell’istruttoria e irragionevolezza del parametro del costo medio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza istruttoria della ricorrente, rilevando che i dati della rendicontazione erano acquisibili mediante accesso prima del giudizio e sono stati comunque prodotti dalla difesa regionale. La decisione di confermare la quota aggiuntiva risulta sorretta da un iter logico chiaro: la rendicontazione ha interessato i soli centri massivi, secondo modelli di rilevazione che indicavano analiticamente le voci di costo ammesse, e il relativo costo medio è risultato pari a 4,49 euro per prestazione.
Quanto alla motivazione per relationem, il Tribunale richiama l’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990 e precisa che la disponibilità degli atti richiamati si assicura mediante pubblicazione o accesso documentale, non richiedendosi l’allegazione al provvedimento né la trasposizione del loro contenuto. Non essendo emersa alcuna secretazione e non risultando esperite istanze ostensive, la censura di violazione del principio di trasparenza è infondata.
Il secondo motivo è respinto sul piano probatorio: nessun elemento dimostra che la rilevazione abbia incluso i costi delle linee vaccinali interne ai presidi. Al contrario, la nota regionale e i modelli allegati circoscrivono espressamente l’indagine ai centri extra-struttura, e il campione dei quindici centri rendicontati conferma l’omogeneità dei dati utilizzati.
Il nucleo del decidere riguarda il parametro del costo medio. Esso è coerente con la standardizzazione prescritta dall’art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992, che remunera le funzioni assistenziali mediante finanziamento globale fondato sui costi standard di produzione. Le differenze tra centri, quanto a dimensioni e collocazione, sono attenuate dalla platea considerata e derivano da scelte imprenditoriali consapevoli degli operatori, ai quali è ascrivibile il rischio economico; i centri maggiori, d’altro canto, beneficiano di economie di scala e di una remunerazione complessiva proporzionale alle dosi somministrate.
La qualificazione decisiva è quella di sovvenzione pubblica: la remunerazione delle funzioni non tariffabili non costituisce corrispettivo per attività non comprese nel tariffario, ma contributo che la Regione può discrezionalmente erogare e dimensionare, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata nel testo. Da ciò deriva che l’amministrazione non deve liquidare l’intera spesa sostenuta. Il ricorso per motivi aggiunti, fondato sull’invalidità derivata dell’atto di liquidazione, segue la sorte del gravame principale. Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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