Funzioni non tariffabili e costo standard nella remunerazione dei centri vaccinali (TAR Lombardia n. 3361 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La remunerazione delle funzioni non tariffabili erogate dagli operatori privati accreditati non costituisce corrispettivo sinallagmatico, ma sovvenzione pubblica, che la Regione può discrezionalmente determinare nel quantum. Il criterio del costo medio per prestazione è coerente con il metodo della standardizzazione imposto dall’art. 8-sexies, comma 3, d.lgs. n. 502/1992, fondato su standard organizzativi e costi unitari predefiniti dei fattori produttivi. L’amministrazione non è tenuta a rimborsare integralmente i costi sostenuti da ciascun erogatore, né a differenziare la remunerazione in ragione delle peculiarità organizzative dei singoli centri. La motivazione per relationem è legittima quando gli atti richiamati siano resi disponibili mediante pubblicazione o accesso, non essendo necessaria la loro allegazione al provvedimento. È inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda che investa esclusivamente la correttezza del calcolo della somma dovuta, avendo carattere patrimoniale.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato alla campagna vaccinale anti Sars-Cov 2 avviata dalla Regione Lombardia, allestendo in associazione temporanea un centro vaccinale massivo esterno alle strutture accreditate del gruppo. Il piano regionale aveva previsto una tariffa di 6 euro per somministrazione e una quota aggiuntiva per funzioni non tariffabili, fissata in 4,50 euro con successiva delibera, con riserva di verificarne l’esaustività rispetto ai costi dei centri extra-struttura.
All’esito della rendicontazione raccolta dalle ATS, la Regione ha confermato la quota di 4,50 euro, ritenendola in linea con il costo medio rilevato. La società ha impugnato la delibera regionale e, con motivi aggiunti, l’atto di liquidazione dell’ATS, lamentando difetto di motivazione, erroneità dell’istruttoria, irragionevolezza del criterio del costo medio e travisamento nel computo delle dosi.
La Motivazione della Corte
Il collegio ritiene infondato il ricorso introduttivo e ne assorbe le questioni preliminari. Quanto al dedotto difetto motivazionale, la delibera impugnata ricostruisce l’intero percorso istruttorio e richiama gli atti programmatori: la Regione aveva fissato provvisoriamente la quota di 4,50 euro e si era riservata di verificarne l’esaustività mediante una rendicontazione dei soli centri massivi. Poiché i costi medi rilevati non hanno superato tale soglia, non si è realizzato il presupposto per l’incremento.
La censura sulla mancata esplicitazione dei dati e dei calcoli è respinta sul piano dell’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990: la motivazione per relationem esige che gli atti richiamati siano resi disponibili, non che siano allegati o trascritti. La ricorrente non ha attivato l’accesso documentale prima del ricorso e non può invocare la violazione del principio di trasparenza.
Quanto alla dedotta disomogeneità dei dati, i documenti prodotti dimostrano che l’indagine ha riguardato esclusivamente i centri extra-struttura, come chiarito nella nota di avvio e nei modelli di rilevazione. Il campione di quindici centri massivi conduce a un costo medio di 4,49 euro per prestazione, pienamente in linea con la quota unitaria.
Il criterio del costo medio è poi coerente con il metodo della standardizzazione prescritto dall’art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992. Le differenze tra centri, quanto a dimensioni e collocazione, sono attenuate dalla platea complessiva e derivano da scelte imprenditoriali degli operatori, che ne assumono i rischi economici. Richiamando Cons. Stato n. 2444 del 2016, n. 3693 del 2018, n. 4935 del 2018 e n. 7619 del 2023, il collegio qualifica la remunerazione extra-tariffaria come sovvenzione pubblica, non soggetta all’obbligo di integrale ristoro dei costi.
I motivi aggiunti, concernenti il computo delle dosi liquidate, sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione: la contestazione investe un calcolo matematico e un diritto di credito, estraneo all’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con riproponibilità dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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