Sanatoria edilizia, abusi valutati unitariamente e diniego adeguatamente motivato (TAR Lombardia n. 3366 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire in sanatoria è legittimo quando l’Amministrazione valuta gli abusi in modo unitario, sul piano strutturale e funzionale, e non atomistico. La confutazione delle osservazioni presentate ex art. 10-bis legge n. 241 del 1990 non richiede motivazione analitica, essendo sufficiente che gli argomenti di smentita si desumano dalla lettura complessiva dell’atto finale. La deroga all’altezza minima dei locali prevista dal DM 26.6.2015 opera solo per locali già abitativi, non per rendere abitabili vani originariamente non abitabili. Ai fini delle distanze dal confine, la nozione di costruzione si estende a ogni manufatto stabilmente infisso al suolo e destinato a funzione permanente. L’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, esclude la sanatoria con prescrizioni.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un immobile nel Comune di Lonate Pozzolo, ottenevano nel 2016 l’autorizzazione paesaggistica per la ristrutturazione dell’edificio e presentavano una DIA alternativa al permesso di costruire per l’ampliamento volumetrico finalizzato alla realizzazione di un locale lavanderia.
A seguito di una segnalazione, un sopralluogo del 2019 rilevava difformità delle opere rispetto al titolo edilizio e allo strumento urbanistico. Il Comune ingiungeva la rimozione e il ripristino con ordinanza del 2020, impugnata con distinto ricorso. I ricorrenti presentavano poi istanza di permesso di costruire in sanatoria, rigettata con provvedimento del 6.7.2021. Contro tale diniego proponevano il ricorso in epigrafe, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove da un rilievo pregiudiziale: il ricorso contro l’ordinanza di demolizione è stato respinto con sentenza passata in giudicato, che ha ribadito il principio secondo cui gli abusi vanno valutati in maniera unitaria, non solo strutturale ma anche funzionale, in base allo scopo pratico perseguito. Quel giudicato, reso fra le stesse parti e sulla medesima fattispecie, spiega efficacia anche nel giudizio sul diniego di sanatoria.
Il Collegio esclude la violazione delle garanzie partecipative ex artt. 1, 3 e 10-bis legge n. 241 del 1990: dalla lettura complessiva del provvedimento si comprendono le ragioni del dissenso rispetto alle osservazioni tecniche, senza necessità di puntuale analitica confutazione.
Nel merito, quanto alla trasformazione del vano sgombero in cucina/soggiorno, la deroga all’altezza minima prevista dal DM 26.6.2015 è ammessa per ridurre l’altezza da 2,7 a 2,6 metri in locali già abitativi, non per installare sistemi radianti in locali non abitabili. Quanto al ripostiglio, la porta basculante, ordinariamente chiusa, non garantisce i rapporti areo-illuminanti, né l’art. 78 del regolamento edilizio contrasta con l’art. 5 DM 5.7.1975.
La tettoia non è un semplice pergolato privo di rilevanza edilizia, ma una struttura permanente in legno di circa 11 x 3,5 metri, come emerge dalla relazione tecnica e dalle tavole richiamate: ai fini delle distanze ex art. 47 NTA del Piano delle Regole, la nozione di costruzione si estende a ogni manufatto stabilmente infisso al suolo, secondo Cass. civ. Sez. II n. 12712 del 2024. Infine, il box trasformato in tettoia aperta non è sanabile mediante opere di chiusura, perché l’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo ratione temporis applicabile, impedisce la sanatoria con prescrizioni.
Il diniego risulta adeguatamente motivato e sorretto da istruttoria congrua: il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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