Funzioni non tariffate soppresse con richiamo a delibera annullata: annullamento (TAR Lombardia n. 2539 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo che si fonda, per relationem, su una delibera già annullata in sede giurisdizionale è viziato da difetto assoluto di motivazione e da carenza radicale del presupposto, non essendo idoneo il richiamo a un atto espunto dal mondo giuridico a soddisfare il requisito dell’art. 3 della legge n. 241/1990. La Regione conserva la discrezionalità in ordine alla soppressione della funzione non tariffata della didattica universitaria, ma, ove la disponga, deve motivare l’an e il quomodo del sacrificio dell’affidamento delle strutture che non accedono alle maggiorazioni tariffarie. Il contemperamento degli interessi impone misure transitorie, tempistiche di adeguamento o meccanismi di incentivo, il cui esito va parimenti motivato. L’efficacia preclusiva del giudicato opera anche nel giudizio di cognizione, impedendo di disattendere gli accertamenti definitivi sul rapporto.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata e a contratto con il servizio sanitario regionale lombardo, convenzionata con la facoltà di medicina quale sede didattica. Per anni ha beneficiato del finanziamento della funzione non tariffata della didattica universitaria, istituita dalla Regione nel 2009 e soppressa con una delibera del 2019.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3694 del 2021, ha annullato quella soppressione per insufficienza motivazionale, rilevando che il canale alternativo delle maggiorazioni tariffarie ex art. 27 bis l.r. n. 33/2009 non era accessibile a tutte le strutture convenzionate. Le successive delibere regionali, adottate in riedizione del potere, sono state dapprima confermate, poi dichiarate nulle in ottemperanza con la sentenza n. 2296 del 2023. La società ha quindi impugnato le delibere del 2022 e del 2023 che non hanno stanziato risorse per la funzione, oltre al decreto attuativo del 2023.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi per connessione, il Tribunale esamina la delibera che, per il 2021, ha ripartito il fondo applicando i criteri della precedente delibera del 2019. Poiché quest’ultima era già stata annullata, il provvedimento successivo poggia su un presupposto inesistente: il richiamo per relationem a un atto annullato integra difetto assoluto di motivazione, dovendosi invece rideterminare i criteri nel rispetto dell’effetto conformativo.
Quanto alla delibera del 2022, il gravame è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta la declaratoria di nullità in ottemperanza. Il Tribunale precisa che la formula “nullità in parte qua” è atecnica: a cadere è l’unico contenuto precettivo della delibera, ossia la conferma della soppressione.
Nel merito della delibera del 2023, il giudice respinge l’interpretazione dell’art. 27 bis, co. 6, l.r. n. 33/2009 secondo cui la norma imporrebbe il mantenimento della funzione. La disposizione si limita a stabilire l’alternatività tra i due canali e non impedisce la soppressione, coerentemente con l’art. 27, co. 2, l.r. n. 33/2009, che persegue la trasformazione delle funzioni non tariffabili in prestazioni tariffabili.
Sono invece fondate le censure sul difetto motivazionale. La delibera riconosce l’esigenza di una congrua motivazione sull’affidamento, ma poi la omette: liquida un importo per il solo 2019 senza spiegare l’an e il quomodo del sacrificio, né perché non siano riconoscibili importi per gli anni successivi o un graduale adeguamento. Il richiamo alla delibera del 2022 è inidoneo, essendo stata dichiarata nulla, mentre l’efficacia preclusiva del giudicato vincola il giudice anche in via incidentale.
Analoga la sorte della delibera per il 2022, che rinvia ai criteri della delibera annullata e, per derivazione, ai vizi delle successive. Il Tribunale annulla quindi le tre delibere, salva la riedizione del potere nei limiti dell’effetto conformativo esplicitato: la scelta resta libera, ma deve rispettare il principio di proporzionalità e l’art. 3 della legge n. 241/1990.
Nota della Redazione
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