Esecuzione del giudicato e poteri del commissario ad acta Carta docenti (TAR Lombardia n. 3286 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’accertato inadempimento del titolo esecutivo giudiziale, non contestato dall’amministrazione per la sorte capitale e caratterizzato dal decorso infruttuoso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, impone la condanna dell’ente a dare completa esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, il giudice nomina un commissario ad acta che adotta gli atti necessari all’assolvimento del mandato, anche mediante variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione lavoro, la sentenza n. 469 del 10.11.2023, con cui è stato dichiarato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna dell’amministrazione a metterla a disposizione, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo in data 12.01.2024 e il passaggio in giudicato del provvedimento, attestato dalla cancelleria il 12.08.2024, l’amministrazione è rimasta inadempiente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. La difesa dell’amministrazione, costituitasi, ha rilevato l’avvenuto pagamento delle sole spese legali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la pretesa esecutiva sul presupposto dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per ottemperanza al giudicato. La ricorrente ha documentato adeguatamente l’inadempimento del titolo: a fronte dell’allegazione, l’amministrazione non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal giudicato per ciò che riguarda la sorte capitale.
La difesa dell’ente si è limitata a dedurre l’avvenuto pagamento delle spese legali. Il Collegio ha preso atto di tale circostanza, ma ha rilevato che il pagamento delle spese non esaurisce l’obbligo derivante dalla sentenza azionata, che investe la Carta docenti e il valore corrispondente perduto dalla ricorrente.
Quanto al presupposto temporale, il Tribunale ha verificato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, entro cui le amministrazioni completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato fondato. L’amministrazione è stata condannata a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di inerzia, il Collegio ha nominato un commissario ad acta nel Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, o dirigente delegato, con poteri di adozione degli atti necessari, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti.
Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’ente soccombente, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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