Revocatoria rimesse: prova delle operazioni bilanciate e facta concludentia (Cass. civ. Sez. I n. 33161 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse solutorie su conto corrente, la prova dell’accordo tra correntista e banca, volto a qualificare la rimessa come operazione bilanciata e non come operazione di rientro, può essere desunta per facta concludentia, purché la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale. La censura che, lungi dal prospettare un error in iudicando, si risolve in una critica all’accertamento e all’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla quaestio facti è inammissibile. Parimenti inammissibile è il motivo che non si confronti con la ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Ancona rigettava il gravame proposto dalla banca avverso la sentenza del Tribunale di Fermo che, accogliendo la domanda del curatore, aveva dichiarato inefficaci ex art. 67, comma 2, l.fall. le rimesse solutorie affluite, nel periodo sospetto, sul conto corrente ordinario intrattenuto con la società poi fallita, condannando l’istituto alla restituzione di una somma di denaro oltre interessi legali.

La Corte distrettuale escludeva che il rapporto fosse assistito da apertura di credito e riteneva non provata l’irrevocabilità delle rimesse, dipendenti da operazioni bilanciate, per difetto di documentazione con data certa anteriore al fallimento. Riteneva inoltre dimostrata la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca e corretta la quantificazione delle rimesse revocabili. Escludeva infine la compensazione tra il credito del fallimento e il controcredito bancario da scoperto di conto. La banca proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui la ricorrente deduce violazione degli artt. 1852, 1856 e 1719 cod. civ. e degli artt. 1 e 3 r.d. n. 1736/1933, sostenendo che il breve lasso di tempo tra creazione dei fondi e pagamenti escluderebbe la revocabilità delle rimesse bilanciate. Il motivo è inammissibile, perché si riversa nel merito. La Corte d’appello ha diffusamente trattato la questione delle rimesse non revocabili, accertando che per quelle indicate dalla banca non sussistevano i presupposti, anche sulla scorta delle risultanze della CTU.

La censura, osserva il Collegio, non prospetta un error in iudicando, ma investe l’accertamento e l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla quaestio facti. Non è quindi consentito in sede di legittimità sindacare la valutazione delle risultanze istruttorie.

Quanto al secondo motivo, la Corte riconosce che la prova dell’accordo tra correntista e banca può essere desunta per facta concludentia. Ciò tuttavia a condizione che la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale, in relazione a un ordine ricevuto e accettato. I giudici di seconde cure hanno ritenuto, sia pure con motivazione sintetica, non raggiunta la prova di tale intesa sulla base degli elementi addotti dalla banca. Il motivo è pertanto inammissibile.

Il terzo e il quinto motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendi che ha implicitamente escluso l’operatività della compensazione impropria, stante l’accertata non riconducibilità delle rimesse a operazioni bilanciate. Il quarto motivo non supera il vaglio di ammissibilità per carenza di specificità, avendo la banca richiamato genericamente la consulenza tecnica di parte, e si infrange contro l’accertamento della revocabilità delle rimesse non bilanciate affluite nel periodo sospetto.

In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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