Furto carta colpa grave cliente concorso colpa intermediario mancata attivazione indici frode (ABF Collegio di Milano n. 4001 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di carta di debito, la colpa grave del titolare non è esclusa dalla circostanza che il PIN non fosse custodito insieme alla carta, quando le modalità del furto e la rapidità di esecuzione delle operazioni facciano presumere che il codice fosse agevolmente reperibile. Sull’intermediario grava l’onere di provare l’autenticazione forte di ciascuna operazione, dimostrando l’uso del fattore di possesso e di quello di conoscenza. L’intermediario concorre nella perdita quando, essendo state eseguite più autorizzazioni sulla stessa carta nelle ventiquattro ore o presso un medesimo punto vendita, omette di attivare gli indici di anomalia previsti dal D.M. n. 112/2007. Il rimborso va in tal caso ridotto in proporzione al concorso di colpa.

Il Fatto

Il ricorrente chiede l’integrale rimborso di € 4.000,00 sottratti con il proprio bancomat, dopo il furto della borsa lasciata sul sedile dell’auto nel parcheggio di un supermercato. Il PIN non era nella borsa, ma secondo il ricorrente sarebbe stato carpito alla cassa mentre pagava. Il furto viene scoperto solo al rientro a casa; sporta denuncia e bloccata la carta, il ricorrente apprende dell’esistenza di un prelievo di € 200,00.

Solo il 22 settembre 2025, ottenuto un nuovo documento d’identità, il ricorrente riesce a consultare l’estratto conto e scopre le operazioni contestate: un prelievo ATM di € 600,00 e otto pagamenti contactless per complessivi € 3.400,00. Il reclamo viene riscontrato negativamente e il ricorso approda all’Arbitro.

La motivazione del Collegio

L’intermediario produce documentazione dalla quale risulta che le operazioni sono state autenticate con lettura del microchip o in modalità contactless e con inserimento corretto del PIN, senza errori di digitazione e senza anomalie. Il Collegio ritiene quindi provata la autenticazione forte per ciascuna operazione, con uso del fattore di possesso e di quello di conoscenza.

Passando alla condotta del cliente, il Collegio valorizza più circostanze: la borsa lasciata sul sedile di un’auto parcheggiata in luogo pubblico, mentre ci si distraeva a caricare la spesa; la tardività del blocco della carta, avvenuto alle ore 13:15; la vicinanza temporale tra il furto e la prima operazione, collocata alle ore 11:03; l’assenza di tentativi errati di digitazione. Da tali elementi il Collegio desume una colpa grave del ricorrente e la presunzione che il PIN fosse agevolmente reperibile nella borsetta.

Quanto al comportamento dell’intermediario, il Collegio non ritiene che il rifiuto opposto all’operatrice, che avrebbe causato la perdita delle registrazioni delle telecamere, possa fondare il risarcimento: non è noto se la figlia fosse cointestataria o delegata, e comunque la perdita si era già verificata. Irrilevante è anche la mancata prova dell’attivazione del servizio di SMS alert, poiché nella borsa era contenuto anche il telefonino.

Rileva invece che le nove operazioni sono state eseguite in ventotto minuti e che otto di esse, in modalità contactless, sono state effettuate presso il medesimo punto vendita. Il Collegio richiama gli orientamenti secondo cui gli indici di anomalia del D.M. n. 112/2007 — sette o più autorizzazioni sulla stessa carta in ventiquattro ore e tre o più autorizzazioni presso un medesimo esercente — possono determinare un concorso di colpa dell’intermediario.

Su questa base il ricorso è accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al pagamento di € 1.600,00, oltre al contributo di € 200,00 in favore della Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 delle spese di procedura. La franchigia è esclusa perché la fattispecie è fuori dai casi previsti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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