Truffa online e pagamento autorizzato dal cliente: nessun rimborso all’ABF (ABF Collegio di Milano n. 4002 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando un’operazione di pagamento online con carta di debito è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata. Non viene quindi in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e dal d.lgs. n. 11/2010. Se la truffa si è svolta tramite canali in alcun modo riferibili alla banca e il ricorrente non deduce specifici profili di responsabilità o negligenza dell’intermediario, il danno resta nella sfera giuridica dell’autore dell’atto e la domanda di rimborso non può essere accolta.

Il Fatto

La ricorrente contesta un’operazione di € 415,00 eseguita il 18.09.2025, alle ore 15:33, nell’ambito di una truffa online. Sostiene di aver confermato il pagamento solo perché indotta in errore da terzi, che con artifici e raggiri le avevano rappresentato che l’autorizzazione serviva a confermare la titolarità del conto e a ricevere un pagamento, non a disporre un’uscita di denaro. Il consenso, quindi, sarebbe viziato da dolo e non esprimerebbe una volontà libera e consapevole. La ricorrente afferma di aver agito in buona fede e di aver denunciato tempestivamente l’accaduto, il 19.09.2025.

Domanda il rimborso della somma, gli interessi legali dalla data dell’addebito e € 20,00 per le spese della procedura. L’intermediario resiste: l’operazione risulta disposta, autorizzata e confermata tramite i dispositivi della cliente, senza evidenze di compromissione dei sistemi di sicurezza; l’autenticazione è avvenuta tramite Strong Customer Authentication (SCA) e non emergono anomalie o accessi anomali. Eccepisce inoltre la colpa grave della ricorrente, che avrebbe agevolato la frode inserendo dati personali, cliccando su un link malevolo e utilizzando le credenziali dispositive.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la vicenda e ritiene pacifico che l’operazione sia stata eseguita direttamente dalla cliente, la quale, cadendo vittima di un raggiro, ha personalmente disposto il pagamento. Su questa premessa applica l’orientamento dei Collegi ABF: quando l’operazione è compiuta per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione stessa deve considerarsi autorizzata.

Da ciò discende la prima conseguenza giuridica: non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate dettato dalla direttiva 2015/2366/UE e dal d.lgs. n. 11/2010. La qualificazione dell’operazione come autorizzata sposta l’indagine sul diverso terreno dell’eventuale responsabilità della banca nella vicenda fraudolenta.

Su questo punto il Collegio osserva che la truffa ha avuto luogo tramite canali in alcun modo riferibili all’intermediario. L’origine è un annuncio online di vendita di un bene, effettuato dalla stessa cliente, e il successivo contatto truffaldino con il frodatore attraverso la piattaforma whatsapp. Il pagamento online con carta è stato immediatamente eseguito, senza possibilità di blocco o revoca, attesa la natura della transazione.

La ricorrente, del resto, non deduce alcuno specifico profilo di responsabilità o negligenza ascrivibile alla banca, né il Collegio ravvisa tali elementi nella documentazione agli atti. Manca quindi il titolo per addossare all’intermediario le conseguenze economiche della frode. Il danno lamentato non può che rimanere nella sfera giuridica dell’autore dell’atto.

La domanda di rimborso è pertanto respinta. La decisione non accoglie il ricorso e non riconosce né la somma richiesta né gli interessi né le spese della procedura. Il principio resta saldo: la tutela prevista per le operazioni non autorizzate non si estende a chi abbia autonomamente confermato il pagamento, pur se tratto in inganno da un terzo, quando la condotta della banca non presenti profili di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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