Furto carta debito e custodia PIN: Roma respinge il rimborso (ABF Collegio di Roma n. 3126 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento è esonerato da responsabilità quando prova l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione e l’assenza di malfunzionamenti, ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2010. La produzione documentale che attesti la regolarità formale dell’operazione non soddisfa di per sé l’onere probatorio, dovendo l’intermediario indicare gli elementi di fatto delle modalità esecutive da cui trarre, in via presuntiva, la prova della colpa grave dell’utente. Il breve lasso temporale tra il furto dello strumento e il primo utilizzo, unitamente all’assenza di errori nella digitazione del PIN, costituisce indice qualificante della custodia congiunta di carta e codice. Integra colpa grave la condotta dell’utente che, in luogo pubblico affollato, non adotti misure proporzionate di protezione dello strumento.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver esperito reclamo in data 07/10/2025, adiva l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la restituzione di euro 2.392,76, importo di quattro operazioni di pagamento disconosciute. Esponeva di aver subito, in data 26/09/2025, il furto del portafogli mentre viaggiava in metropolitana; nello stesso giorno, tra le ore 14:11 e le ore 14:13, venivano eseguite le quattro operazioni contestate. Il ricorrente bloccava la carta alle ore 17:06 e chiedeva il rimborso, ottenendo riscontro negativo.
L’intermediario resistente eccepiva che il primo pagamento era avvenuto pochi minuti dopo l’orario del furto, circostanza che lasciava presumere la custodia congiunta di carta e PIN e dunque la colpa grave dell’utente. Deduceva inoltre l’assenza di anomalie tecniche e l’inesistenza di un obbligo di blocco preventivo delle operazioni, concludendo per il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dal quadro normativo applicabile, individuato nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, che ha recepito la direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2). Le operazioni contestate, essendo successive all’entrata in vigore di tale disciplina e del Regolamento Delegato (UE) n. 2018/389, ricadono nel regime della Strong Customer Authentication.
Richiamando l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2010, il Collegio ricorda che, se l’utente nega di aver autorizzato l’operazione, spetta al prestatore provare l’avvenuta autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione e l’assenza di malfunzionamenti. Il comma 2 precisa che l’utilizzo di uno strumento registrato non è di per sé sufficiente a dimostrare l’autorizzazione, né la frode o la colpa grave dell’utente, il cui onere probatorio resta a carico del prestatore.
Su questo punto il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 22745/19: la produzione documentale volta a provare l’autenticazione e la regolarità formale dell’operazione non soddisfa, da sola, l’onere probatorio, essendo necessario che l’intermediario indichi specificamente gli elementi di fatto delle modalità esecutive da cui trarre la prova presuntiva della colpa grave.
Nel caso concreto, le operazioni risultano correttamente autenticate, registrate e contabilizzate, senza malfunzionamenti. L’intermediario ha prodotto l’estratto delle transazioni attestante la lettura del microchip della carta originale e l’inserimento del PIN. La banca ha pertanto dimostrato di aver agito conformemente alla SCA.
Il Collegio valorizza altresì la cautela nella custodia dello strumento in luoghi pubblici: in presenza ravvicinata di estranei l’utente deve adottare misure proporzionate di protezione dei propri beni. Il ricorrente non ha dimostrato né di essere stato vittima di furto con destrezza, né di aver adottato adeguate misure (richiamando Collegio di Roma n. 3212/2024 e n. 13097/2023).
Infine, le operazioni eseguite a pochi minuti l’una dall’altra lasciano presumere la custodia congiunta di carta e PIN: il breve lasso temporale tra furto e primo utilizzo, unito all’assenza di errori nella digitazione, costituisce indice qualificante di condotta negligente (cfr. Collegio di Roma n. 9017/23 e n. 15913/2019). Per tali ragioni il Collegio respinge il ricorso, ravvisando la colpa grave del ricorrente.
Nota della Redazione
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