Truffa via sms spoofing e concorso di colpa della banca nel disconoscimento dei bonifici (ABF Collegio di Roma n. 3125 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando il cliente dispone personalmente i bonifici oggetto di disconoscimento, non è configurabile una responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento. Il Collegio può tuttavia ravvisare una responsabilità concorrente del PSP, secondo le norme di diritto comune, quando dalla documentazione emerge un apporto causale dell’intermediario alla frode. Tale apporto sussiste quando l’sms fraudolento, inserito in una chat recante come mittente l’intermediario in coda a messaggi genuini, genera nell’utente un affidamento sulla provenienza del messaggio dalla banca. Il concorso di colpa dell’intermediario giustifica un ristoro, a titolo risarcitorio, determinato in via equitativa.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver ricevuto, in data 12.1.2025, un sms apparentemente riferibile alla banca che segnalava una transazione di € 919,50 non autorizzata. Contattato il numero indicato nel messaggio senza risposta, veniva ricontattata da un sedicente operatore che la induceva a eseguire quattro bonifici istantanei per complessivi € 6.446,88, presentati come necessari per bloccare movimenti fraudolenti. Il giorno successivo, recatasi in filiale, apprendeva di essere stata truffata e chiedeva il rimborso.

L’intermediario eccepiva che le operazioni erano state regolarmente inserite, trasmesse e autorizzate dalla cliente tramite app mobile, senza anomalie a sé imputabili, e che la truffa si era realizzata per il comportamento gravemente colposo della ricorrente. I bonifici, verso beneficiari diversi e a distanza di ore, non avrebbero potuto attivare alcun alert antifrode; i messaggi dei truffatori erano palesemente difformi da quelli ufficiali. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce in primo luogo le operazioni contestate, quattro bonifici istantanei disposti tra il 12 e il 13.1.2025, e rileva come la ricorrente abbia prodotto gli sms ricevuti nel corso della truffa. L’sms “esca” risulta inserito in una chat che reca come mittente la resistente, in coda a sms genuini; presenta l’erronea dicitura “contattare al” e un numero di telefono mobile diverso da quello dei messaggi precedenti. La ricorrente produce inoltre il registro delle chiamate, dal quale emergono tre chiamate da utenza mobile apparentemente non riferibile alla banca e, successivamente, due chiamate dal numero ufficiale del servizio clienti. L’intermediario dal canto suo dà prova dell’invio del messaggio riepilogativo dei bonifici.

Su questa base il Collegio richiama il più recente orientamento condiviso tra i Collegi: in caso di operazioni eseguite personalmente dal ricorrente non è configurabile una responsabilità oggettiva del PSP, ma il Collegio può comunque rilevare una responsabilità concorrente dell’intermediario, sulla base delle evidenze disponibili e secondo le norme di diritto comune, quando dalla documentazione in atti emerga in concreto un apporto causale del PSP alla frode.

Nel caso di specie tale apporto causale è individuato nell’affidamento generato nella ricorrente dalla circostanza che l’sms esca provenisse da un numero telefonico riconducibile all’intermediario, essendo inserito nella medesima chat dei messaggi genuini. Il Collegio conclude pertanto per un concorso di colpa della banca, che genera in capo alla ricorrente il diritto di vedersi rimborsato, a titolo risarcitorio, l’importo di € 3.000,00, determinato in via equitativa.

La decisione dispone quindi che l’intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 3.000,00, oltre al rimborso di € 20,00 per la presentazione del ricorso, e alla Banca d’Italia € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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