Presunzione colpa grave del titolare per furto carta e prelievi con PIN (ABF Collegio di Bologna n. 3861 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di prelievo disconosciute, l’intermediario assolve l’onere probatorio previsto dall’art. 10 del D. Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017, quando dimostra che l’operazione è stata autenticata mediante autenticazione forte, cioè con il fattore di possesso (carta con microchip) e il fattore di conoscenza (digitazione del PIN). Accertata la corretta autenticazione, la colpa grave del titolare può essere provata per presunzione semplice. Il breve lasso temporale tra il furto e i prelievi, unito alla corretta digitazione del codice al primo tentativo, è indice idoneo a far ritenere che il PIN fosse custodito unitamente alla carta o in modo da poter essere individuato dal ladro. Il contesto affollato in cui avviene la sottrazione aggrava, non scrimina, la condotta del titolare.

Il Fatto

La ricorrente deduce di aver subito il furto con destrezza del portafoglio mentre si trovava al mercato. Accortasi dell’assenza dello stesso al momento di un acquisto, rilevava che erano stati effettuati tre prelievi con la propria carta. Presentava due reclami distinti alla banca, uno per il circuito bancomat e l’altro per il circuito della carta di credito, entrambi respinti. Chiedeva quindi all’Arbitro il rimborso di euro 1.000,00.

L’intermediario eccepiva in via preliminare la mancanza di un vero e proprio reclamo e, nel merito, sosteneva che le transazioni erano state autorizzate con digitazione del PIN e lettura del chip prima del blocco della carta, senza alcuna errata digitazione del codice. Aggiungeva che le operazioni erano avvenute a immediato ridosso del furto e che il PIN doveva ritenersi custodito congiuntamente alla carta o agevolmente desumibile dagli effetti personali sottratti.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi ABF, il modulo contenente il disconoscimento delle operazioni ritenute fraudolente costituisce valido reclamo ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (tra le tante, ABF Bologna, decisione n. 7453/2022).

Nel merito il ricorso non è accolto. Le operazioni ricadono sotto la vigenza del D. Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2, che pone a carico dell’intermediario l’onere di provare che l’operazione sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata. Dalla documentazione in atti risulta che i prelievi sono stati eseguiti mediante lettura del microchip e corretta digitazione del codice, con doppio fattore di autenticazione forte. L’onere probatorio è dunque assolto.

Passando all’esame della condotta del titolare, il Collegio richiama il Collegio di coordinamento (decisione n. 24366/2019): dalle modalità esecutive delle operazioni disconosciute si può trarre la prova, in via presuntiva, della colpa grave del titolare della carta. La prova della negligente custodia del PIN può essere raggiunta mediante presunzione semplice discendente dal breve lasso temporale tra furto e operazioni (ABF Bologna, decisione n. 6958/2025; ABF Bologna, decisione n. 11931/2022) e dalla corretta digitazione del codice al primo tentativo.

Né la ricorrente allega le circostanze da cui dovrebbe risultare che il furto è stato compiuto con destrezza. Il fatto di aver subito la sottrazione in un mercato aggrava semmai la condotta, perché in un luogo pubblico la soglia di attenzione dovrebbe essere più alta. Ne consegue il riconoscimento della colpa grave.

Quanto agli indici di anomalia di cui all’art. 8, lett. a), n. 2, del D.M. n. 112/2007, il Collegio dà atto all’intermediario di essersi immediatamente attivato per sospendere l’operatività della carta, prima ancora che la ricorrente ne chiedesse il blocco. Non si ravvisano ulteriori indici nel fatto che i prelievi siano stati effettuati in un arco temporale ristretto, fino al massimale giornaliero, su due circuiti diversi e senza ricorrere al maxi-prelievo: tali circostanze non dimostrano che l’intermediario abbia omesso i presidi di sicurezza necessari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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