Inammissibile ricorso ABF su rinegoziazione mutuo anteriore al sesto anno e transazione (ABF Collegio di Bari n. 3351 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario, le Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 escludono le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso. Quando il rapporto di durata sia sorto prima di tale limite, la procedibilità va valutata alla luce del petitum: se la domanda si fonda su vizi genetici del negozio, e la conclusione del contratto si colloca oltre i sei anni, difetta la competenza temporale. È inoltre esclusa la competenza per materia dell’Arbitro sulle contestazioni che investano la validità e l’efficacia di una transazione, nonché sulle richieste di pronunce di carattere costitutivo.

Il Fatto

I ricorrenti, obbligati ciascuno per la propria quota in forza di accollo di parte del debito di una società di costruzioni verso una banca poi incorporata dalla convenuta, contestano l’accordo di rinegoziazione delle condizioni economiche dei rapporti, perfezionato il 19 settembre 2012. Deducendo l’illegittimità delle nuove condizioni, con particolare riguardo allo spread e al prolungamento della durata del piano di rimborso, chiedono l’accertamento della nullità o inefficacia dell’atto, il ricalcolo del rapporto alle condizioni originarie e la restituzione degli interessi indebitamente percepiti.

Invocano inoltre la tutela rispetto alla transazione del 2024, conclusa per evitare la vendita dell’abitazione, chiedendo la restituzione o la riduzione del debito residuo. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di competenza temporale e per materia e, nel merito, chiede il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità e la ritiene fondata. Le richiamate Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie stabiliscono che non possono essere sottoposte all’ABF le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Il Collegio chiarisce il criterio applicativo. In presenza di un rapporto di durata sorto prima del limite temporale cognitivo, ma ancora produttivo di effetti, la procedibilità va vagliata alla luce del petitum nella prospettazione della parte. Occorre appurare se l’oggetto della domanda si fondi su vizi genetici del negozio — nel qual caso, se la conclusione del contratto cade oltre i sei anni, difetta la competenza — oppure su una divergenza relativa a effetti prodotti successivamente al limite.

Nel caso concreto, le censure investono il difetto di titolarità del credito e la vessatorietà delle clausole determinative delle condizioni economiche inserite nell’accordo di rinegoziazione, di cui si invoca la nullità o inefficacia. Si tratta dunque di asseriti vizi genetici dell’atto concluso il 19 settembre 2012. Tutte le doglianze si collocano perciò fuori dalla competenza dell’Arbitro, che si radica entro il sesto anno precedente alla proposizione del ricorso.

Analoga conclusione vale per il capo relativo alla restituzione o riduzione del debito residuo, fondato sulle censure al contenuto della transazione del 2024. La competenza dell’Arbitro non si estende alle richieste di pronunce di carattere costitutivo, né all’indagine sulla validità ed efficacia di una transazione, con la quale le parti, facendosi reciproche concessioni ai sensi dell’art. 1965 cod. civ., pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una futura.

Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile per difetto di competenza ratione temporis e ratione materiae.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1965 c.c.

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