Responsabilità della banca per smarrimento assegni in ATM e perdita di chance (ABF Collegio di Roma n. 3954 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La banca che riceve un titolo di credito per l’incasso assume la veste di mandatario e deve custodirlo con la diligenza propria della categoria, rispondendo dello smarrimento salvo prova della causa non imputabile. Grava sul mandatario l’onere di dimostrare di aver eseguito l’incarico con la diligenza del banchiere avveduto e accorto. Accertata la responsabilità, il danno non coincide con la perdita definitiva del credito e non è pari all’importo facciale del titolo: esso consiste nella perdita di chance, cioè nell’opportunità di ottenere rapidamente e con minore dispendio il soddisfacimento, e va liquidato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un conto corrente presso l’intermediario, espone di aver versato presso un ATM, in data 20.10.2022, due assegni non trasferibili per l’importo complessivo di € 1.500,00. Dopo circa due mesi la banca le comunicava che i titoli erano stati smarriti durante il trasporto ai centri di lavorazione, consegnandole la denuncia di smarrimento sporta dal direttore della filiale in data 04.01.2023.
Lamentando l’inadempimento dell’intermediario, la ricorrente chiede che l’Arbitro accerti la responsabilità della banca e la condanni al rimborso dell’importo facciale dei titoli. L’intermediario eccepisce che il deposito non era stato validato perché i titoli erano privi della girata della beneficiaria, riferisce di aver comunicato lo smarrimento da parte del portavalori e richiama l’orientamento dei Collegi sulla liquidazione equitativa del danno per perdita di chance, chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del corredo probatorio.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove da una precisazione preliminare: il versamento degli assegni è circostanza non contestata tra le parti e trova conferma nella ricevuta in atti. Quanto allo smarrimento, risulta allegata la denuncia sporta dal direttore della filiale in data 04.01.2023, oltre due mesi dopo il versamento.
Richiamando l’orientamento arbitrale, il Collegio ribadisce che la banca alla quale viene consegnato un titolo per l’incasso assume la veste di mandatario e deve eseguire il mandato con la diligenza propria della categoria: sorge l’obbligo di custodire il titolo e la mandataria risponde del suo smarrimento, salva la prova che la perdita sia stata determinata da causa ad essa non imputabile. Nel solco della giurisprudenza della Cassazione, grava sul mandatario l’onere di provare di aver eseguito l’incarico con la dovuta diligenza, valutata secondo i criteri del banchiere avveduto e accorto.
Nel caso concreto la banca non ha provato che lo smarrimento sia derivato da una causa ad essa non imputabile, limitandosi a sottolineare che i titoli sono stati perduti dal portavalori. A ciò si aggiunge la comunicazione tardiva: il Collegio censura il comportamento dell’intermediario che avrebbe avuto il dovere, discendente dai canoni di buona fede e trasparenza, di informare prontamente il cliente dell’avvenuto smarrimento e di aggiornarlo sull’evolversi della situazione.
Accertato il diritto al risarcimento, il Collegio esclude che il danno coincida con la definitiva perdita del credito e quindi che possa essere riconosciuto l’importo facciale degli assegni. Esso va individuato nella perdita dell’opportunità di ottenere rapidamente e con minore dispendio di energie e oneri economici il soddisfacimento. In applicazione dell’art. 1226 cod. civ., il danno è liquidato in via equitativa in € 250,00, con parziale accoglimento del ricorso e condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura e al rimborso della somma versata per la presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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