Furto carte e uso immediato del PIN integrano colpa grave dell’utente (ABF Collegio di Milano n. 3257 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di carte di debito, il breve lasso di tempo intercorrente tra il furto degli strumenti di pagamento e la prima operazione disconosciuta integra un contegno di colpa grave dell’utente, consistente nel non aver conservato con cura la carta e il relativo codice PIN. La prova della custodia del PIN unitamente alla carta è generalmente presuntiva e si fonda proprio sulla ristrettezza del lasso temporale tra sottrazione e primo utilizzo. L’operatività della colpa grave esclude l’obbligo dell’intermediario di rimborsare gli importi sottratti, a nulla rilevando che le operazioni siano state autorizzate con microchip e corretta digitazione del codice.

Il Fatto

La ricorrente ha subito il furto di due carte di debito emesse dall’intermediario, contestualmente ad altri effetti personali. Immediatamente dopo, i malfattori hanno eseguito tre operazioni, due prelievi da ATM e un acquisto presso un esercente, per complessivi € 1.090,03. La cliente ha chiesto il blocco delle carte, sporto denuncia e presentato reclamo all’intermediario, che ha respinto la richiesta.

L’intermediario ha fondato il diniego sulla sussistenza di una condotta gravemente colposa nella custodia delle carte e dei codici, valorizzando il contrasto tra le versioni fornite in sede di denuncia e in sede di ricorso, l’autenticazione delle operazioni tramite microchip e PIN, la rapidità degli utilizzi e la sottrazione di più strumenti di pagamento.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto rilevato che alla data delle operazioni trovava applicazione il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal D. Lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva PSD II. Il ricorso riguardava tre operazioni eseguite il 15.09.2025 tra le ore 12:34 e le 12:40.

Il primo passaggio argomentativo attiene alle versioni contrastanti. In sede di denuncia la ricorrente aveva dichiarato che le carte erano state sottratte dall’autovettura parcheggiata in pubblica via e probabilmente lasciata aperta, senza segni di effrazione; in sede di ricorso aveva invece sostenuto di aver subito il furto della borsa tenuta sulla spalla. Il Collegio ha osservato che la giustificazione addotta in replica, legata all’angoscia per il fatto, non era accompagnata da alcuna prova, ad esempio del pagamento della spesa.

Il Collegio ha poi richiamato l’orientamento condiviso secondo cui la condotta del cliente che subisca il furto della borsa o del portafoglio lasciati nell’autovettura in sosta chiusa a chiave è generalmente connotata da colpa grave. Ugualmente indice di colpa grave è la contestuale sottrazione di più strumenti di pagamento, tutti utilizzati, che attesta l’incauta custodia delle carte unitamente ai rispettivi codici segreti, ferma restando la possibilità di escludere la colpa in base alle circostanze del caso concreto.

Sul piano dell’autenticazione, l’intermediario ha fornito prova documentale che le operazioni erano state autorizzate mediante il possesso della carta con microchip e il corretto inserimento del PIN, senza anomalie. Il Collegio ha quindi ritenuto che la condotta dell’utilizzatore fosse connotata da colpa grave, valorizzando il brevissimo lasso di tempo tra il furto, collocato dalla ricorrente tra le 11:30 e le 12:30, e la prima operazione disconosciuta, eseguita alle 12:34.

Secondo l’opinione consolidata di questo Arbitro, tale circostanza integra un contegno gravemente colpevole consistente nel non aver conservato con cura lo strumento e il relativo codice. La prova della conservazione del PIN unitamente alla carta è generalmente presuntiva, attribuendo rilievo proprio al breve lasso temporale tra furto e primo utilizzo, come affermato in ABF-Coll. Milano n. 10433 del 21 aprile 2021. Non emergendo ulteriori elementi di rilievo, il Collegio ha reputato infondata la domanda e non ha accolto il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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