Operazioni fraudolente con carta di debito (ABF Collegio di Milano n. 4004 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento, l’onere di provare l’autenticazione forte delle operazioni grava sull’intermediario, che deve documentare il concorso dei due fattori di possesso e di conoscenza. Accertata l’autenticazione, la colpa grave del cliente può essere desunta dal ritardo nell’attivazione del blocco dello strumento dopo che lo smarrimento era percepibile. Tuttavia, l’intermediario risponde delle operazioni compiute in presenza di un indice di anomalia previsto dalla normativa antiriciclaggio, come il numero elevato di richieste di autorizzazione sulla stessa carta in un ristretto arco temporale, e delle conseguenze della mancata prova dell’effettivo invio degli alert al cliente.

Il Fatto

Il ricorrente deduce di aver smarrito il portafoglio, e con esso la carta di debito, durante una pausa pranzo presso un ristorante. Solo al termine della giornata lavorativa si accorgeva, tramite l’app dell’intermediario, che erano state eseguite diverse operazioni per complessivi € 3.679,49. Disconosciute le transazioni, riceveva un riscontro negativo e si rivolgeva all’Arbitro chiedendo la restituzione di € 3.700,00.

L’intermediario chiedeva il rigetto, sostenendo che le operazioni erano state autorizzate mediante lettura del microchip e corretta digitazione del PIN, senza anomalie, e che sussisteva la colpa grave del cliente per l’incauta custodia del codice e per il ritardo nel blocco.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama i principi in materia di operazioni fraudolente dettati dal D.lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva PSD II, e la ripartizione degli oneri probatori tra intermediario e cliente. Oggetto della controversia sono otto operazioni, tra prelievi ATM e acquisti POS, tutte eseguite il 27 dicembre 2024 in poco più di un’ora e mezza.

Sulla prova dell’avvenuta autenticazione, il Collegio rileva che le dichiarazioni dell’intermediario trovano riscontro nelle evidenze prodotte: risultano provati i due fattori di autorizzazione, cioè la carta con lettura del microchip come elemento di possesso e la digitazione del PIN come elemento di conoscenza.

Quanto alla condotta del cliente, il Collegio valorizza il dato temporale: il portafoglio era stato smarrito durante il pranzo e lo smarrimento era stato percepito tra le 13.00 e le 13.30, mentre la prima operazione fraudolenta risale alle 12.32 e la carta è stata bloccata solo alle 16.50, dopo che almeno quattro transazioni erano già state eseguite. Se il ricorrente si fosse attivato subito, avrebbe potuto evitare le operazioni successive. Da ciò il Collegio desume la colpa grave del cliente.

Il Collegio esamina però anche gli obblighi di protezione dell’intermediario. Se da un lato risulta provata l’attivazione del servizio di SMS Alert, dall’altro non è provato l’effettivo invio delle notifiche relative alle operazioni contestate. Inoltre, le otto operazioni eseguite in un’ora e mezza integrano l’indice di anomalia di cui all’art. 8, lett. b, punto 1, D.M. 112/2007, ossia sette o più richieste di autorizzazione sulla stessa carta nelle ventiquattro ore. Su queste basi il Collegio pone a carico dell’intermediario la settima e l’ottava operazione, per un importo complessivo di € 1.844,00, escludendo l’applicazione della franchigia per carenza dei presupposti.

Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al pagamento della somma indicata e al contributo alle spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *