Ricorso inammissibile del rappresentante senza poteri nel giudizio civile pendente (ABF Collegio di Roma n. 1112 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è inammissibile quando è proposto dal soggetto che non riveste più la carica di legale rappresentante della società ricorrente, perché costui agisce in proprio a tutela di un diritto altrui e difetta della necessaria legittimazione. È altresì inammissibile, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. I, § 4, il ricorso avente ad oggetto una controversia già sottoposta all’autorità giudiziaria, evenienza che ricorre anche quando sia stato proposto un ricorso monitorio. Il decreto ingiuntivo non opposto determina una preclusione pro iudicato che impedisce la proposizione di un ricorso di oggetto analogo, in assenza di sopravvenuti fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto consacrato nel titolo.

Il Fatto

La ricorrente, società finanziata, ha adito il Collegio di Roma chiedendo l’accertamento dell’applicazione a proprio carico di un tasso di interesse eccessivo sul capitale dovuto in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pesaro e mai opposto. Il titolo monitorio aveva accertato un debito di Euro 231.615,64 al 31 dicembre 2018, comprensivo degli interessi dell’anno.

La ricorrente ha sostenuto che, a fronte di un saldo debitorio di Euro 199.878,08 al 31 dicembre 2017, la banca avesse applicato un tasso superiore al 15% in luogo dell’originario Euribor con spread del 5%, per effetto di una modifica unilaterale del contratto non preceduta dalla proposta prescritta dall’art. 118 TUB. Ha quindi chiesto la restituzione della differenza di Euro 21.743,66. La resistente ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione della rappresentante, l’incompetenza ratione temporis e il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio parte dalle questioni di rito e ne ricava la inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha agito nella persona di un soggetto che, secondo la visura camerale depositata dalla resistente, non era più il legale rappresentante: era già stato nominato un nuovo liquidatore al tempo della proposizione del ricorso.

Il passaggio è decisivo sul piano della legittimazione. Non potendo spendere il nome della società, l’istante ha necessariamente agito in proprio, a tutela di un preteso diritto altrui. Il Collegio richiama sul punto il proprio orientamento, citando il Collegio di Milano, decisione n. 26589/2019, che in un caso analogo aveva escluso la legittimazione del precedente rappresentante legale a proporre ricorso in nome e per conto della società.

Il Collegio aggiunge un secondo, autonomo profilo di inammissibilità. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. I, § 4 escludono i ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dall’art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Le stesse disposizioni precisano che la sottoposizione include la proposizione di ricorsi monitori, come ricordato anche dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 5265/2014.

Nel caso concreto è documentale che la controversia sia stata portata davanti al giudice ordinario con un procedimento monitorio conclusosi con decreto ingiuntivo mai opposto. Da ciò deriva una preclusione pro iudicato, affermata da Cass., n. 28318/2017 e recepita dall’orientamento del Collegio (Collegio di Roma, decisione n. 17865/2019; Collegio di Roma, decisione n. 18580/2020), che impedisce un ricorso di oggetto analogo in assenza di fatti sopravvenuti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto consacrato nel titolo.

Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito della contestazione sui tassi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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