Furto con destrezza della carta e colpa grave dell’utilizzatore nelle operazioni successive (ABF Collegio di Roma n. 4501 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel disconoscimento di operazioni compiute con carta di debito sottratta mediante furto con destrezza, grava sull’intermediario l’onere di provare l’autenticazione forte, la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni, nonché tutti i fatti idonei a integrare la colpa grave dell’utilizzatore. La prima operazione eseguita dal malfattore nell’immediatezza del furto non è imputabile a colpa grave e va rimborsata integralmente, salvo che il titolare si sia già avveduto della sottrazione. Viceversa, la ricezione dell’SMS alert e l’inerzia protratta nel blocco dello strumento integrano colpa grave rispetto alle operazioni successive, che restano a carico dell’utilizzatore.
Il Fatto
Il ricorrente, persona di età avanzata e poco avvezza ai sistemi informatici, il 7 settembre 2024 tentava un prelievo presso uno sportello ATM con la propria carta di debito. Digitato il PIN, la macchina tratteneva la carta senza erogare le banconote; il ricorrente si allontanava con l’intenzione di recarsi in filiale il lunedì seguente. Il 9 settembre scopriva che lo strumento era stato sottratto da ignoti, che avevano compiuto operazioni non autorizzate per complessivi 5.339,85 euro.
L’intermediario eccepiva che la carta era stata inserita tre volte nell’ATM e sempre espulsa, che le operazioni contestate erano avvenute con carta originale, chip e PIN corretto al primo tentativo, e che il ricorrente aveva ricevuto l’SMS alert già alle ore 10:32 del 7 settembre, bloccando lo strumento solo l’11:23 del 9 settembre. Il ricorrente chiedeva la restituzione dell’intera somma, oltre interessi e spese legali.
La motivazione del Collegio
Il Collegio inquadra la fattispecie sotto il d.lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d.lgs. n. 218 del 2017 di recepimento della Direttiva 2015/2366/UE (PSD 2), richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 22745 del 2019. Due sono i profili decisivi: l’onere dell’intermediario di provare l’autenticazione forte e la corretta contabilizzazione, e l’onere, parimenti a suo carico, di dimostrare la colpa grave dell’utilizzatore.
Quanto al primo profilo, l’intermediario ha documentato che le operazioni sono state eseguite con carta originale, dotata di chip, mediante inserimento del PIN, senza malfunzionamenti o compromissioni dei sistemi. Il Collegio ritiene così integrata la prova di un sistema di autenticazione forte conforme alla normativa, con richiamo all’art. 12, comma 2 bis, d.lgs. n. 11 del 2010.
Sul secondo profilo, il Collegio scompone la condotta truffaldina in due fasi. La prima: il ricorrente è rimasto vittima, intorno alle ore 10:00 del 7 settembre, di un furto con destrezza da parte di ignoti. Secondo il costante orientamento dell’Arbitro (Coll. Roma, dec. n. 7798 del 2023), in tale ipotesi è possibile escludere la colpa grave. Il prelievo ATM compiuto alle ore 10:32, nell’immediatezza del furto, va quindi rimborsato integralmente. Appare inoltre scusabile la condotta non solerte dell’anziano ricorrente, verosimilmente ignaro del scippo subito.
La seconda fase è quella successiva. L’SMS alert inviato in occasione del primo prelievo è stato pacificamente ricevuto dal ricorrente, che tuttavia non si è attivato per bloccare la carta. Tale omissione ha consentito l’effettuazione di ulteriori cinque operazioni nelle ore successive. Il Collegio la reputa gravemente colposa, ma solo con riferimento alle operazioni comprese tra le ore 10:32 del 7 settembre e il definitivo blocco del 9 settembre: queste ultime non sono soggette a rimborso.
Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al pagamento di euro 2.000,00, corrispondenti al solo prelievo ATM immediatamente successivo al furto. La domanda di refusione delle spese legali è respinta perché avanzata per la prima volta in sede di repliche.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.