Concorso in rapina e aggravante del travisamento: inammissibilità dei motivi rivalutativi (Cass. pen. Sez. 2 n. 2042 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur nell’alveo formale dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., solleciti una radicale rilettura del materiale probatorio, contestando la persuasività o l’adeguatezza della motivazione ovvero evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti. La regola del ragionevole dubbio rileva in sede di legittimità solo ove la sua violazione si traduca in una illogicità manifesta e decisiva del discorso giustificativo o si fondi su un’incompletezza o inesattezza dei dati probatori tale da ridondare in contraddittorietà della motivazione. Non sono deducibili in cassazione, a pena di inammissibilità, questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con cui l’imputata era stata condannata per il reato di concorso in rapina aggravata dal travisamento. La vicenda riguardava una rapina commessa all’interno di un supermercato da un uomo con il volto coperto, il quale si era poi dato alla fuga salendo a bordo dell’auto condotta dalla ricorrente, rimasta in attesa davanti all’esercizio commerciale.
Avverso la sentenza d’appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova posti a sostegno del concorso, con particolare riferimento all’assoluzione definitiva del preteso esecutore materiale; la mancata prova del consapevole contributo concorsuale; l’insussistenza dell’aggravante del travisamento, eccependo che la circostanza si riferirebbe solo agli autori materiali della violenza o minaccia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, entrambi inerenti all’affermazione di responsabilità, ritenendoli manifestamente infondati e non consentiti. Il giudice di legittimità ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse fornito un discorso giustificativo scevro di contraddizioni, fondato su plurimi elementi concreti: l’attesa davanti all’esercizio commerciale con il cappuccio indossato, il precipitoso ingresso in auto di un soggetto travisato con immediata partenza a tutta velocità, le manovre pericolose poste in essere per sottrarsi all’inseguimento, il rinvenimento in capo all’imputata di una somma di poco superiore a quella sottratta e la sua reticenza nel fornire le generalità del passeggero.
Quanto alla dedotta assoluzione del preteso esecutore materiale, la Corte ha chiarito che il contrasto tra giudicati ipotizzato dalla difesa non sussiste, in considerazione dell’esplicita valutazione fattuale circa la mancata identificazione dell’autore materiale del delitto e l’impossibilità di ricondurlo con certezza alla persona assolta. I motivi sono stati pertanto qualificati come meramente rivalutativi, in quanto intesi a contestare la persuasività delle prove e a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori, operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la violazione della regola del ragionevole dubbio è censurabile solo quando la ricostruzione alternativa prospettata dal ricorrente sia inconfutabile e non rappresenti una mera ipotesi alternativa.
Il terzo motivo, relativo all’aggravante del travisamento, è stato dichiarato inammissibile per intervenuta interruzione della catena devolutiva. La Corte ha rilevato che la questione non era stata dedotta come motivo di appello, essendosi il difensore limitato a un cenno cursorio sull’abitudine dell’imputata a indossare felpa e cappuccio, al solo fine di sostenere l’assenza di dolo. Richiamando il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., la Corte ha rammentato che non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Il motivo è stato altresì ritenuto manifestamente infondato alla luce dell’azione predatoria commessa da un uomo col volto coperto, poi fuggito nella vettura della ricorrente rimasta in attesa.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione.
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Nota della Redazione
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