Quietanza liberatoria e rimborso oneri per estinzione anticipata del credito al consumo (ABF Collegio di Roma n. 3680 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente in occasione dell’estinzione anticipata di un finanziamento non ha efficacia preclusiva delle pretese restitutorie ove non contenga un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, con determinazione quantitativa e causale delle voci non rimborsate, e non esprima in termini non equivoci la volontà di abdicare ai crediti residui. La dichiarazione di scienza non si converte in negozio abdicativo o in transazione in difetto dell’esatta identificazione della res litigiosa e delle reciproche concessioni richieste dall’art. 1965 cod. civ. In tema di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori anteriori al 25 luglio 2021, i costi recurring si rimborsano secondo il criterio di proporzionalità puro e i costi up front secondo la curva degli interessi, salvo diversa previsione contrattuale. L’equo indennizzo è dovuto entro le soglie di legge, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri l’assenza di oggettiva giustificazione, e va comunque rideterminato detraendo dall’importo rimborsato in anticipo gli ulteriori abbuoni dovuti.

Il Fatto

Il ricorrente ha estinto anticipatamente un finanziamento per cessione del quinto, corrispondendo all’intermediario un conteggio estintivo che comprendeva una commissione di estinzione anticipata. Dopo aver esperito il reclamo, ha adito l’ABF chiedendo il rimborso degli oneri non maturati ex art. 125-sexies TUB per complessivi € 3.526,16, la restituzione della penale di € 159,40 e le spese legali di € 200,00.

L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per l’avvenuta sottoscrizione di una quietanza liberatoria, con la quale il cliente avrebbe rinunciato a ogni ulteriore pretesa. Nel merito ha sostenuto la correttezza dei conteggi, la qualificazione delle commissioni di distribuzione come costi di terzi non ripetibili e la legittimità dell’indennizzo applicato, essendo l’importo rimborsato anticipatamente superiore a € 10.000,00.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare, richiamando la decisione n. 8827 del 21 luglio 2017 del Collegio di Coordinamento: non sono prospettabili conclusioni astratte valide per ogni quietanza, dovendosi valutare in concreto se la dichiarazione contenga la determinazione quantitativa e causale di ciò cui il cliente rinuncia e l’inequivoca volontà abdicativa. La quietanza liberatoria in atti non integra né una rinuncia né una transazione, mancando l’identificazione della res litigiosa e le reciproche concessioni. Nel solco della Cass. n. 9120 del 2015, la dichiarazione a saldo va intesa di regola come manifestazione del convincimento soggettivo di essere soddisfatti dei propri diritti, salvo che emerga la chiara e piena consapevolezza di abdicare. L’eccezione è quindi respinta.

Nel merito, il Collegio rileva che il contratto è anteriore al 25 luglio 2021 e che la controversia è regolata dall’art. 125-sexies TUB nel testo introdotto dal d.lgs. n. 141/2010, per effetto dell’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 d.l. n. 104/2023 conv. in l. n. 136/2023. Ai sensi dell’orientamento condiviso, i costi recurring si rimborsano in proporzione pura e i costi up front con il metodo della curva degli interessi, salvo diversa pattuizione. Sulla scorta della decisione n. 16800 del 30.09.2020 del Collegio di Roma, le commissioni a favore del finanziatore si distinguono in componente up front e recurring; le commissioni di distribuzione sono interamente up front.

Applicando tali criteri, il Collegio ridetermina i rimborsi in € 2.074,21, importo inferiore alla richiesta del ricorrente, che invocava la proporzionalità lineare per tutte le voci.

Quanto alla commissione di estinzione anticipata, il Collegio richiama le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020, n. 11679/2021 e n. 4580/2025: l’equo indennizzo è dovuto entro le soglie di legge salvo prova dell’assenza di oggettiva giustificazione. Non ricorrono le ipotesi di esclusione dell’art. 125-sexies, comma 3, TUB, essendo la durata residua superiore all’anno e il debito superiore a € 10.000,00. Tuttavia l’importo rimborsato in anticipo (€ 15.940,45), decurtato dei rimborsi di € 2.074,21, scende a € 13.866,24: l’indennizzo massimo dell’1% è quindi € 138,66 e l’eccedenza da restituire è di € 20,74.

Il Collegio liquida pertanto € 2.095,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo, respingendo le spese legali secondo l’orientamento consolidato in materia di cessione del quinto, e riconosce il rimborso di € 20,00 per il contributo versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1965 c.c.

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