Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso costi up-front indennizzo entro 1% (ABF Collegio di Roma n. 2882 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto stipulato prima del 25 luglio 2021, al rimborso continua ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia UE dell’11 settembre 2019, causa C-383/18. Il consumatore ha diritto alla riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli up-front, compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. In mancanza di una clausola contrattuale comprensibile e proporzionale, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, in base alla curva degli interessi, e i costi recurring secondo il criterio di competenza economica. L’equo indennizzo di estinzione anticipata è dovuto entro l’1% dell’importo effettivamente rimborsato in anticipo, al netto delle ulteriori restituzioni riconosciute al consumatore.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con la resistente due contratti di prestito contro cessione del quinto della pensione: il primo nel novembre 2016, per un montante lordo di € 28.800,00 in 120 rate, estinto anticipatamente nel febbraio 2021 in corrispondenza della rata n. 48; il secondo nel dicembre 2020, per un montante lordo di € 36.600,00 in 120 rate, estinto anticipatamente nel febbraio 2025, anch’esso alla rata n. 48.
Esperito senza esito il reclamo, il ricorrente ha chiesto la restituzione delle quote non godute dei costi per complessivi € 1.231,80, calcolati in proporzione lineare, oltre alla restituzione delle penali di estinzione anticipata addebitate per entrambi i finanziamenti e al rimborso delle spese di assistenza professionale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall’art. 11-octies del decreto-legge n. 73 del 2021, in vigore dal 26 maggio 2021. Per i contratti anteriori, la disciplina transitoria è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023 e poi riscritta dall’art. 27 del decreto-legge n. 104 del 2023. Da qui la regola: ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 continua ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dal Collegio di coordinamento n. 26525 del 2019, con il limite che le imposte non sono soggette a riduzione.
Sul criterio di quantificazione, il Collegio richiama la distinzione tra costi up-front e recurring. Le parti possono declinare il rimborso in modo differenziato, purché il criterio sia comprensibile e proporzionale. In mancanza, i costi up-front si riducono secondo il costo ammortizzato, in base alla curva degli interessi; i costi recurring secondo il pro rata temporis. Il Collegio dà atto di aver mutato il proprio precedente orientamento a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 26 marzo 2020, per uniformarsi agli altri Collegi, includendo nel rimborso anche il compenso per l’intermediazione creditizia.
Applicando tali criteri, il Collegio quantifica in € 525,84 il rimborso ancora dovuto per il primo contratto e in € 268,65 quello per il secondo, importi inferiori a quelli richiesti in proporzione lineare.
Quanto alle commissioni di estinzione anticipata, il Collegio richiama le decisioni del Collegio di coordinamento n. 5909/2020 e n. 11679/2021: l’equo indennizzo è dovuto entro le soglie di legge, salvo prova contraria del consumatore, e va calcolato sull’importo effettivamente rimborsato in anticipo, al netto delle ulteriori riduzioni. Per il primo contratto la commissione applicata supera di € 5,26 il massimo dell’1%; per il secondo, l’addebito eccede il limite dell’1% e va restituito integralmente. Il Collegio respinge infine la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, in linea con la decisione del Collegio di coordinamento n. 4580/2025.
Il dispositivo condanna l’intermediario al pagamento di € 987,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo, oltre al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento per il ricorso.
Nota della Redazione
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