Furto del telefono e operazioni via app (ABF Collegio di Napoli n. 298 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte del disconoscimento di operazioni di pagamento eseguite tramite app, incombe sul prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che le operazioni siano state autenticate, correttamente registrate e contabilizzate ai sensi degli artt. 10, commi 1 e 2, e 10-bis, comma 1, del d.lgs. n. 11/2010. Tale prova richiede la dimostrazione di un sistema di autenticazione forte basato su due o più elementi indipendenti tra le categorie della conoscenza, del possesso e dell’inerenza. L’assolvimento dell’onere probatorio sull’autenticazione non esaurisce tuttavia la tutela dell’utente: il prestatore deve provare la frode, il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c. È infine inammissibile, in sede collegiale, la richiesta di ascolto delle registrazioni audio delle interlocuzioni telefoniche, essendo compatibile con il procedimento la sola produzione della trascrizione.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un conto corrente e di una carta di debito, subiva il furto con destrezza del proprio cellulare, sul quale era installata l’app dell’intermediario. Contattava immediatamente i numeri di assistenza per bloccare carta e conto, ricevendo rassicurazioni sull’avvenuto blocco; solo il giorno successivo, recatasi in filiale, apprendeva che il blocco era stato eseguito soltanto quella mattina e che sul conto erano già stati effettuati prelievi non autorizzati.
Disconosceva quindi dodici operazioni per complessivi euro 3.200,00, eseguite il 09.03.2025 tra le ore 19:18 e le 20:41, consistenti in un prelievo cardless, un bonifico istantaneo e dieci ricariche di carte prepagate. Chiedeva il riaccredito delle somme, il deposito delle registrazioni audio delle telefonate al call center e della lista dei movimenti con luogo e orario, oltre alla refusione delle spese legali. L’intermediario eccepiva la regolarità dell’autenticazione e la colpa grave della cliente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il riparto dell’onere probatorio alla luce del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2). Spetta al prestatore dimostrare l’autenticazione forte delle operazioni, la loro corretta registrazione e contabilizzazione; in mancanza, sopporta integralmente le conseguenze del disconoscimento.
Quanto alla procedura utilizzata, il Collegio esamina il sistema basato sulla notifica in app e sul codice *ID, ritenendolo conforme agli standard normativi: il codice costituisce fattore di conoscenza, il dispositivo associato fattore di possesso. Le evidenze informatiche prodotte dall’intermediario attestano l’accesso in app, il nome utente, il device id e la modalità identificativa, oltre all’autorizzazione delle singole operazioni. Per il prelievo cardless, pur emergendo dai log l’utilizzo dell’app ma non del codice *ID, il Collegio richiama il Collegio di Roma, decisione n. 461/2025, e ritiene provata la SCA. Sul punto richiama anche il Collegio di Roma, decisione n. 3507/2024.
Superata la prova dell’autenticazione, il Collegio affronta il secondo profilo, richiamando il Collegio di Coordinamento, decisione n. 22745/19: la produzione documentale sull’autenticazione non soddisfa di per sé l’onere di provare la colpa grave dell’utente, occorrendo elementi di fatto sulle modalità esecutive. La prova può essere fornita anche per presunzioni, secondo l’art. 2729 c.c., come ritenuto dalla stessa Cass. n. 654/2010 e dalla decisione del Collegio di Napoli n. 19863/2021.
Nel caso concreto il Collegio ritiene configurabile la colpa grave: il telefono è stato sottratto dalla tasca del cappotto in una strada commerciale affollata, evenienza che secondo l’orientamento condiviso dei Collegi impone una soglia di attenzione più elevata (richiamate le decisioni del Collegio di Bari n. 8787/2025 e n. 4848/2025, del Collegio di Roma n. 8573/24, del Collegio di Milano n. 13381/24 e del Collegio di Palermo n. 11791/24). I malfattori hanno inoltre potuto utilizzare l’app perché avevano libero accesso al contenuto del dispositivo, che si presume non protetto da codice di sblocco; la ricorrente non ha attivato i sistemi antifurto da remoto. È pertanto presumibile che il codice *ID fosse annotato nel telefono o conservato con esso.
Il Collegio dichiara poi inammissibile la domanda di deposito delle registrazioni audio, richiamando il Collegio di Bologna, decisione n. 7936/2025, e osserva che il luogo delle operazioni non è desumibile trattandosi di transazioni online. Il ricorso è quindi respinto.
Nota della Redazione
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