Ottemperanza e criteri equitativi di liquidazione del danno da demolizione illegittima (Cons. Stato n. 4716 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica esclusivamente la conformità dell’attività dell’amministrazione ai criteri e alle statuizioni contenuti nella sentenza da eseguire, senza poter integrare o ampliare il giudicato. L’offerta risarcitoria che, pur collocandosi nel minimo della forbice tracciata dal dictum ottemperando, rispetti i parametri ivi fissati è idonea a soddisfare l’obbligo di conformazione. Resta inammissibile, perché estranea al perimetro del giudicato, ogni pretesa risarcitoria non contemplata nei criteri della pronuncia da ottemperare, come quella relativa al danno non patrimoniale. Il concorso di colpa del danneggiato e la riduzione equitativa ex art. 1226 cod. civ. operano quali criteri di quantificazione dettati dalla sentenza, la cui mancata applicazione da parte dell’ente, se migliorativa per il ricorrente, non ne inficia la conformità.
Il Fatto
Il ricorrente originario aveva impugnato l’ordinanza del Sindaco con cui si disponeva la realizzazione in somma urgenza delle opere di demolizione e messa in sicurezza di un fabbricato, unitamente agli atti consequenziali e alle connesse domande risarcitorie. Il TAR L’Aquila, con sentenza n. 539 del 23 dicembre 2020, aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti.
Con successiva sentenza n. 5210/2023 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e condannato il Comune al risarcimento del danno, da determinarsi secondo criteri indicati in motivazione. Ricevuta un’offerta di € 11.556,68, ritenuta non congrua, gli eredi del ricorrente hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento di € 70.000, la nomina di un commissario ad acta e la condanna a penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua nella sentenza ottemperanda i criteri di liquidazione: il risarcimento non può coincidere con l’intero valore dell’immobile né con le spese di messa in sicurezza, ma va parametrato a tali valori tenendo conto del disposto degli art. 1227 cod. civ. e art. 30 cod. proc. amm., per il concorso della condotta del danneggiato; si stima equo commisurare l’importo a un valore non inferiore a quello delle pietre e degli stipiti, secondo la perizia di parte, con riduzione della metà ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
Su questa base la Corte valuta l’offerta comunale pari al valore delle pietre risultante dalla perizia. La proposta, pur collocata nel minimo della forbice, soddisfa i criteri fissati nella pronuncia ottemperanda, poiché rispetta il parametro quantitativo ivi indicato.
Il Collegio rileva inoltre che, a rigore, andava operata un’ulteriore riduzione del quantum per il concorso di colpa e per la diminuzione equitativa della metà. Il Comune non ha applicato tale riduzione, con l’effetto che l’offerta risulta migliorativa per i ricorrenti e comunque rispettosa del dictum.
Quanto alla pretesa di danno non patrimoniale, la Corte ne rileva l’estraneità ai criteri stabiliti nella sentenza da ottemperare ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.. La richiesta è pertanto inammissibile in questa sede, perché esorbita dal perimetro del giudicato.
Il ricorso è quindi rigettato. Nulla si dispone sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore