Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la Carta docente (TAR Sicilia n. 3384 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, ritualmente notificato all’Amministrazione e non eseguito nel termine di 120 giorni di cui all’art. 14 l. n. 669/1996, sussistono tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. L’Amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del decisum, non potendosi limitare a una difesa di mera forma. Il giudice amministrativo ordina il pagamento delle somme dovute entro un termine perentorio e, per il caso di persistente inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione, con facoltà di delega. All’ausiliario non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Con sentenza n. 610 dell’1 febbraio 2024 il Tribunale di Catania ha accertato il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per il valore nominale di euro 1.500,00, oltre accessori.

Il provvedimento è stato notificato all’Amministrazione il 13 marzo 2024 ed è passato in giudicato. Decorso inutilmente il termine di legge, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo che fosse ordinato al Ministero il pagamento delle somme indicate nel titolo. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, senza allegare alcuna prova di esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo azionato è passato in giudicato, come da attestazione del 17 settembre 2024, è stato ritualmente notificato e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996.

Il Tribunale sottolinea che l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. La difesa di mera forma non vale a contrastare la domanda. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Il giudice dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.

Per il caso di inutile scadenza del termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attingendo alle risorse interne all’Amministrazione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità. L’ausiliario provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Il Tribunale precisa che il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando sul punto una consolidata giurisprudenza amministrativa. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore del procuratore distrattario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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