Gara PNRR, contratto stipulato e tutela solo risarcitoria per equivalente (TAR Campania n. 2616 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento finanziate con le risorse del PNRR, il richiamo all’art. 125, comma 3, cod. proc. amm. operato dall’art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021 non determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione. Esso produce un effetto più circoscritto: ove il ricorso sia fondato e l’aggiudicazione annullata, non conseguono la caducazione del contratto già stipulato né il subentro del ricorrente. La parte vittoriosa può beneficiare esclusivamente della tutela risarcitoria per equivalente. Resta ferma la possibilità di esaminare nel merito le censure, anche quando medio tempore sia intervenuta la stipula del contratto.

Il Fatto

La ricorrente, seconda graduata, impugnava l’aggiudicazione della gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori di rigenerazione urbana bandita da un Comune, unitamente ai verbali di gara e alla lex specialis. Chiedeva il subentro nell’aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto, in subordine il risarcimento del danno.

Con motivi aggiunti impugnava la comunicazione di avvenuta aggiudicazione e la determina di aggiudicazione, chiedendo l’aggiudicazione in proprio favore e l’immediata stipula. Si costituiva la controinteressata aggiudicataria, eccependo l’improcedibilità del ricorso per intervenuta stipula del contratto. Si costituivano con memoria di stile le amministrazioni statali; non si costituiva il Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità. La controinteressata sosteneva che, trattandosi di appalto finanziato con risorse PNRR, il richiamo all’art. 125 cod. proc. amm. avrebbe consentito alla ricorrente, dopo la stipula, di invocare solo il risarcimento per equivalente, con conseguente venir meno dell’interesse all’annullamento.

Il Tribunale respinge l’impostazione. Le norme richiamate non comportano tout court l’improcedibilità del ricorso, ma solo l’esclusione della caducazione del contratto e del subentro in caso di annullamento dell’aggiudicazione. La ricorrente può ottenere la sola tutela risarcitoria. Il Collegio dà atto che in pendenza del giudizio è intervenuta la stipula del contratto e passa comunque all’esame del merito.

Il primo motivo, relativo all’omessa dichiarazione dell’impegno sulle assunzioni femminili e giovanili, è infondato: il concorrente ha compilato l’Allegato A predisposto dalla stazione appaltante, nel quale la dichiarazione non era preimpostata, accettando però tutte le norme del disciplinare. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’affidamento del concorrente non può essere sacrificato da difformità indotte dalla modulistica della stazione appaltante, citando Cons. Stato, V, n. 4029 del 2011 e Cons. Stato, V, n. 5454 del 2015.

Il secondo motivo, sul difetto di qualificazione per le categorie scorporabili e sul ricorso al subappalto qualificatorio, è infondato: dall’esame della domanda emerge che l’aggiudicataria ha utilizzato l’eccedenza della categoria prevalente solo per la quota non posseduta, nel rispetto dell’art. 30 dell’Allegato II.12.

Quanto alla mancata dichiarazione sull’interdizione automatica per omessa consegna della relazione di genere ex art. 47, comma 3, d.l. n. 77/2021, la censura è generica: la ricorrente non ha allegato l’effettivo inadempimento, e l’omissione dichiarativa al più avrebbe giustificato il soccorso istruttorio, in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Sulle pregresse vicende professionali, entrambe dichiarate nel DGUE, il Collegio ribadisce che la stazione appaltante che non le ritenga incidenti sull’affidabilità non deve motivare analiticamente, potendo la motivazione risultare implicita o per facta concludentia, mentre è il provvedimento di esclusione a richiedere un particolare onere motivazionale, richiamando Cons. Stato, V, n. 1500 del 2021. La censura sui punteggi tecnici è inammissibile perché investe il merito delle valutazioni discrezionali. Infine, l’offerta economica risulta chiara e conforme alla lex specialis.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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