Sopravvenuta carenza di interesse chiude il giudizio senza esame del merito (TAR Emilia-Romagna n. 938 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione della causa nel merito determina la improcedibilità del ricorso per carenza d’interesse, senza che il giudice amministrativo possa o debba esaminare le censure di merito. La caduta dell’interesse alla decisione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso e la costituzione dell’Amministrazione, incide sulla condizione dell’azione e preclude la pronuncia sulla domanda. La declaratoria di improcedibilità consegue alla verifica dell’attuale persistenza dell’interesse, che il Collegio è tenuto a controllare anche disponendo l’iscrizione della causa al ruolo aggiunto. La compensazione integrale delle spese è disposta in presenza di giusti motivi.
Il Fatto
I ricorrenti, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, hanno impugnato davanti al TAR Emilia-Romagna i risultati di fine anno della classe frequentata dall’alunna, i verbali dei due scrutini finali, il giudizio di non ammissione alla classe successiva, le verifiche e i verbali degli esami di riparazione nelle discipline matematica e scienze naturali, nonché il rigetto dell’istanza di riesame della valutazione. Hanno chiesto anche il risarcimento del danno.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio. Con ordinanza dell’11 novembre 2022 la domanda incidentale di sospensione cautelare è stata respinta, con valutazione sommaria di assenza di adeguato fumus boni juris. La causa ha poi seguito l’iter ordinario fino all’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in assenza di ulteriori attività processuali delle parti, la causa è stata iscritta nel ruolo aggiunto dell’udienza di merito del 4 dicembre 2024 proprio al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia.
Con nota depositata in data 4 ottobre 2024 i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione della causa nel merito. La dichiarazione proveniva dalla stessa parte che aveva introdotto il giudizio e che, in sede cautelare, aveva visto respinta la propria istanza di sospensione.
Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione e ne ha tratto la conseguenza processuale: la pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Il percorso argomentativo è lineare: l’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione, e la sua caduta sopravvenuta impedisce l’esame delle censure di merito.
La decisione non affronta quindi le questioni relative alla violazione dell’art. 8, comma 2, dell’ordinanza ministeriale n. 92 del 2007 sull’assistenza dei docenti del consiglio di classe nelle prove di riparazione, né quella relativa alla considerazione del Disturbo Specifico di Apprendimento dell’alunna. Tali profili erano stati esaminati solo in sede cautelare e restano estranei al decisum.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti in presenza di giusti motivi, escludendo la soccombenza e la relativa liquidazione.
Nota della Redazione
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