Gara ristorazione Polizia: no esclusione per offerta condizionata e CAM (Cons. Stato n. 1630 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non integra offerta condizionata l’impegno dell’aggiudicatario a erogare prestazioni supplementari mediante una pluralità di strutture alternative, subordinando le sole modalità esecutive ad autorizzazione della stazione appaltante, quando la continuità del servizio non dipende da un evento incerto riferibile a terzi. Il possesso dei criteri ambientali minimi, attestato con dichiarazione sostitutiva, è oggetto di verifica in fase di esecuzione e non condiziona la legittimità dell’aggiudicazione. Lo scostamento dei costi della manodopera dalle tabelle ministeriali non determina di per sé l’anomalia dell’offerta, spettando alla stazione appaltante valutarne la significatività e l’ingiustificatezza. L’omessa dichiarazione di penali contrattuali pregresse integra illecito professionale solo se la stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, la reputi sintomatica di inaffidabilità in rapporto all’oggetto della gara.
Il Fatto
Una società, seconda graduata nella gara bandita dal Ministero dell’Interno per il servizio di ristorazione collettiva presso le articolazioni della Polizia di Stato nelle Regioni del Nord Est, impugna dinanzi al TAR Lazio l’aggiudicazione disposta in favore della concorrente prima classificata. La ricorrente deduce la mancata verifica di congruità dell’offerta economica, l’omessa esclusione per illecito professionale e, con motivi aggiunti, la presentazione di un’offerta condizionata, l’asserita perdita economica, la violazione dei CAM e l’erroneo calcolo dei punteggi tecnici.
Il Tribunale adito respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile quello incidentale proposto dalla controinteressata, con condanna alle spese. Avverso tale pronuncia propone appello la seconda graduata, incentrandolo sui medesimi profili; la società aggiudicataria propone appello incidentale avverso la declaratoria di improcedibilità del proprio ricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo all’asserita offerta condizionata, è infondato. L’aggiudicataria si è impegnata direttamente ad erogare le prestazioni supplementari mediante una pluralità di strumenti alternativi, subordinando alla stazione appaltante le sole modalità specifiche di svolgimento del servizio. L’obbligo di continuità non risulta quindi legato a un evento incerto riferibile a terzi; le cucine dell’Arma costituiscono, peraltro, una delle alternative disponibili in forza di un contratto ancora efficace. La Sezione richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 8602 del 2025, resa sul lotto Centro della medesima commessa.
Quanto ai CAM, la Corte valorizza la dichiarazione sostitutiva con cui l’aggiudicataria ha attestato, sotto propria responsabilità, il possesso dei requisiti minimi, con impegno a porre in essere le verifiche nella successiva fase esecutiva: il profilo attiene all’esecuzione e non all’aggiudicazione. Sul calcolo dei punteggi per i prodotti biologici, da km 0 e di filiera corta, il giudizio della Commissione è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per palese inattendibilità, non ravvisabile nel caso concreto. Legittima è la riparametrazione proporzionale rispetto al maggior numero di prodotti offerti e l’attribuzione del massimo all’offerta tecnicamente migliore.
Il terzo motivo non è condiviso. Le tabelle ministeriali indicano il costo orario complessivo del dipendente, comprensivo degli oneri datoriali, e non la retribuzione minima; scostamenti sono ammessi se la stazione appaltante non li reputi significativi e ingiustificati al punto da compromettere l’affidabilità dell’offerta. Nel caso, il costo della manodopera dichiarato supera quello indicato dalla stazione appaltante nel capitolato.
Infine, sull’omessa dichiarazione delle penali pregresse, la Corte esclude che natura e numero delle stesse, poi dichiarate in sede integrativa, integrino l’illecito professionale grave ai sensi dell’art. 98, lett. c), d.lgs. n. 36 del 2023, anche in relazione alle Linee Guida ANAC n. 6. La stazione appaltante conserva una sfera di discrezionalità nell’apprezzamento dell’affidabilità rispetto allo specifico oggetto della procedura.
L’appello incidentale è infondato, avendo il TAR correttamente dichiarato improcedibile per carenza di interesse il ricorso incidentale in seguito al rigetto di quello principale. Gli appelli sono respinti e le spese del grado compensate.
Nota della Redazione
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