Ottemperanza al decreto di equa riparazione e sanzione ex art. 114 c.p.a. (TAR Puglia n. 1366 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al decreto decisorio di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione ex legge n. 89/2001, la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va rigettata quando il ritardo nell’adempimento dipende dal considerevole numero di domande aventi il medesimo oggetto e dalla obiettiva difficoltà di reperire la provvista finanziaria sui relativi capitoli di bilancio. Tali circostanze costituiscono le altre ragioni ostative che, secondo la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 15/2014, si aggiungono al limite della manifesta iniquità e consentono al giudice dell’ottemperanza di negare la sanzione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale. Il decreto decisorio in materia di diritti soggettivi, notificato e non opposto, acquista valore di giudicato e fonda l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alle somme riconosciute, nei limiti in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Il Fatto

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto decisorio con cui la Corte di Appello di Lecce, in sede di equa riparazione per irragionevole durata del processo ex legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese di procedimento.

Dedotto il mancato adempimento spontaneo, la ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare all’Amministrazione di ottemperare, con condanna della stessa alla sanzione ex art. 114, comma 4, cod. proc. amm., nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e riconoscimento delle spese del giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato.

Quanto ai presupposti dell’ottemperanza, il TAR rileva che è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, in ottemperanza all’art. 5 sexies legge n. 89/2001. È decorso altresì il termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni senza che il pagamento sia stato eseguito, ai sensi dell’art. 5 sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Deve quindi essere sancito l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi riconosciute, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il termine per l’adempimento è fissato in 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

È invece rigettata la domanda di condanna alla penalità di mora. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della specialità del debitore pubblico, ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, rimettendo al giudice dell’ottemperanza un ampio potere discrezionale. Nella specie, il mancato adempimento spontaneo è riferibile agli intuibili ritardi connessi alla necessità di evasione di un considerevole numero di domande di identico oggetto, oltre che alla obiettiva difficoltà di reperire la provvista finanziaria. Tali circostanze integrano fattori ostativi al riconoscimento della sanzione.

Il TAR nomina fin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, quale commissario ad acta il Dirigente che verrà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con incarico da espletare nell’ulteriore termine di 90 giorni. Non è dovuto alcun compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti ex art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese del giudizio sono compensate, salvo il diritto della ricorrente al rimborso delle spese vive successive e accessorie sostenute per la proposizione dell’ottemperanza, secondo l’indirizzo espresso dal Cons. Stato n. 3484/2021 e dal Cons. Stato n. 1498/2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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