Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e Carta Docente (TAR Sicilia n. 784 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di merito non del giudice amministrativo è necessario che il ricorrente comprovi il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, non essendo sufficiente la sola notificazione della decisione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato e la sua violazione rende il ricorso inammissibile. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato, con sentenza del giudice del lavoro, ad erogare al ricorrente la somma prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 per la cosiddetta Carta Docente, relativamente a più anni scolastici, previa emissione e accredito della stessa. La sentenza è stata notificata all’amministrazione, che non ha però adempiuto.

Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo l’esecuzione del giudicato. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modifiche. La notifica della sentenza è avvenuta in data 15.07.2025, mentre quella dell’atto introduttivo del giudizio è intervenuta il 09.01.2026: il termine risulta pertanto rispettato.

Il Collegio rileva altresì che, trattandosi di ottemperanza a sentenza non del giudice amministrativo, è necessario il passaggio in giudicato del titolo esecutivo. Tale requisito è comprovato dall’attestazione di segreteria prodotta in atti, richiamando in termini il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6905 del 2011.

Nel merito, la pretesa del ricorrente trova fondamento nella sentenza azionata. Il Collegio accoglie quindi il ricorso e ordina al Ministero di erogare la somma dovuta, previa emissione della Carta Docente e relativo accredito, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protratta oltre tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario apicale, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione al difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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