Indennizzo furto auto: rileva il valore commerciale al momento del sinistro (Arbitro Assicurativo n. 648 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione contro i danni e, segnatamente, di garanzia furto, l’indennizzo dovuto dall’assicuratore assolve alla funzione di reintegrazione della perdita patrimoniale subita dall’assicurato e non può condurre a un arricchimento di quest’ultimo. Ai fini della quantificazione non rileva il valore commerciale del veicolo al momento della stipula, né il massimale indicato in polizza, ma il valore commerciale effettivo al momento del sinistro, individuato secondo criteri il più possibile oggettivi. La dichiarazione di valore contenuta nella polizza non equivale a stima accettata per iscritto ai sensi dell’art. 1908 cod. civ. La prova del quantum del valore del bene al momento del furto grava sull’assicurato, ex art. 2697 cod. civ. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Decreto MIMIT n. 215/2024, il ricorso deve avere il medesimo oggetto del reclamo, a pena di inammissibilità anche solo parziale.
Il Fatto
La ricorrente aveva subito il furto dell’autoveicolo assicurato con una polizza comprendente la garanzia furto e incendio, con massimale pari a euro 26.400,00 e scoperto del 10%. Dopo il reclamo, l’impresa le aveva offerto un indennizzo di euro 18.090,00, calcolato sul valore commerciale di euro 20.100,00 rilevato dal mercuriale alla data del sinistro.
La ricorrente contestava il decremento del 24% rispetto al valore stimato in polizza otto mesi prima del furto, ritenendolo ingiustificato per un veicolo integro, e chiedeva in via principale un ulteriore rimborso di euro 2.500,00; in subordine, la restituzione del premio pagato. L’impresa eccepiva l’inammissibilità della domanda subordinata perché non avanzata in sede di reclamo e, nel merito, chiedeva il rigetto.
La motivazione del Collegio
Sul piano preliminare, il Collegio richiama l’art. 8, commi 1 e 3, del Decreto MIMIT n. 215/2024 e gli artt. 9, comma 1, lett. a), e 11, comma 8, che sanzionano con l’inammissibilità il ricorso privo di previo reclamo o difforme nell’oggetto. La funzione della disciplina è consentire all’impresa di contraddire e di conciliare prima del procedimento arbitrale. Il Collegio rileva un’analogia con il regime dell’ABF e richiama l’orientamento dei Collegi sulla necessità di congruità sostanziale tra pretesa e reclamo (ABF, Coll. Milano, n. 4524 del 2022; ABF, Coll. Bologna, n. 7242 del 2025).
Con il reclamo la ricorrente aveva contestato solo la quantificazione dell’indennizzo, senza chiedere la restituzione del premio. Nel ricorso, invece, la domanda di rimborso del premio non era stata formulata. Ne deriva una inammissibilità parziale del ricorso, restando impregiudicato il merito.
Nel merito, il Collegio richiama la funzione indennitaria dell’assicurazione contro i danni, che non può lasciare scoperta parte della perdita né arricchire l’assicurato (Cass. civ., sez. III, n. 16229 del 2023). Ai fini del calcolo rileva il valore commerciale effettivo al momento del furto, non il valore di stipula né il massimale (Trib. Torino, n. 134 del 2026; Trib. Torino, n. 3573 del 2024; Trib. Milano, n. 1527 del 2020). L’art. 1908 cod. civ. esclude che la dichiarazione di valore in polizza equivalga a stima.
Quanto all’onere probatorio, la prova del valore del bene al momento del sinistro grava sulla ricorrente ex art. 2697 cod. civ. (App. Bari, n. 93 del 2026; App. Cagliari, n. 82 del 2026; Trib. Catania, n. 2944 del 2026). La ricorrente non ha offerto alcun parametro alternativo, limitandosi a una richiesta generica di euro 2.500,00 senza indicare perché il valore del mercuriale fosse difforme. Il Collegio rigetta quindi la domanda nel merito.
Nota della Redazione
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