Richiesta di documentazione sul mutuo fondiario e legittimazione del servicer nella cartolarizzazione (ABF Collegio di Milano n. 1066 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione relativa al contratto bancario, senza limiti di tempo, trova fondamento nell’art. 117 TUB e si estende ai documenti integrativi del contratto, tra cui il piano di ammortamento originario e aggiornato. La pendenza di una procedura esecutiva avente ad oggetto il medesimo mutuo non rende inammissibile il ricorso all’ABF, quando tra i due procedimenti manchino aree di giudizio comuni. Il soggetto che svolge attività di servicing nel processo di cartolarizzazione, e che non risulti titolare o gestore della posizione contestata, è privo di legittimazione passiva.
Il Fatto
La ricorrente aveva inoltrato in data 07.04.2025 a due intermediari una richiesta di documentazione relativa a un mutuo fondiario, poi reiterata con il ricorso all’ABF.
Il primo intermediario eccepiva la propria estraneità alla vicenda, svolgendo attività di servicing nel processo di cartolarizzazione e non risultando la ricorrente collegata ad alcuna posizione rientrante nei portafogli gestiti. Il secondo intermediario, cessionario del compendio di attività e passività comprensivo del credito in questione, eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per la pendenza, già al momento della richiesta, di una procedura esecutiva sul medesimo mutuo. Nel merito sosteneva che la documentazione era già nella disponibilità della ricorrente e che, dopo la presentazione del ricorso, aveva ulteriormente trasmesso atti al consulente della cliente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto esaminato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del primo intermediario, ritenendola fondata. Lo stesso secondo intermediario, nelle controdeduzioni, aveva dato atto del conferimento del mandato per la gestione del recupero crediti a una diversa società, la cui comunicazione è stata prodotta: tale mandataria non corrisponde al primo intermediario convenuto. Da qui l’estraneità di quest’ultimo alla vicenda.
Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per pendenza di procedura esecutiva, il Collegio l’ha giudicata infondata. Richiamate le Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, che alla Sezione I, paragrafo 4, escludono i ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, il Collegio ha precisato che nella specie i due procedimenti, pur pendendo tra le stesse parti, non presentano aree di giudizio comuni, secondo l’insegnamento del Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 5265/2014. La richiesta di documentazione, infatti, non presenta alcun profilo oggettivo di coincidenza con la procedura esecutiva in corso.
Nel merito, il Collegio ha accolto parzialmente la domanda. Il diritto del cliente di ricevere copia della documentazione contrattuale senza limiti di tempo, fondato sull’art. 117 TUB, si estende naturalmente anche ai documenti integrativi del contratto. Il Collegio ha quindi verificato la documentazione allegata in sede di controdeduzioni: il contratto di mutuo, il capitolato di patti e condizioni generali, il documento di sintesi, la nota di iscrizione di ipoteca, la polizza assicurativa e i due precetti notificati nel 2024.
Rispetto alle puntuali richieste della cliente, è emerso che non risultano consegnati né il piano di ammortamento originario né quello aggiornato. Il Collegio ha inoltre rilevato che, sebbene dopo la presentazione del ricorso la mandataria avesse inviato ulteriore documentazione al consulente della ricorrente, mancava l’analitica indicazione della natura dei documenti trasmessi. Ha pertanto disposto la consegna dei due piani di ammortamento, rigettando il ricorso nei confronti del primo intermediario e ponendo a carico dell’intermediario soccombente il contributo alle spese della procedura e il rimborso del versamento effettuato dalla ricorrente.
Nota della Redazione
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