Gestione di fatto e asservimento mafioso legittimano l’interdittiva antimafia (TAR Puglia n. 471 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di iscrizione nella white list provinciale e l’informativa interdittiva antimafia condividono la medesima ratio di salvaguardia dell’ordine pubblico economico e della libera concorrenza. Ai fini della loro adozione non occorre provare l’avvenuta infiltrazione mafiosa, ma la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia desumibile il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata. Tali elementi vanno valutati in modo unitario e non atomistico, secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico che richiede una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, restando estraneo l’accertamento dei fatti posti a base del provvedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, costituita nel 2019 e formalmente riconducibile a un soggetto diverso dal fratello, aveva chiesto l’iscrizione nell’elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura di Lecce. L’amministrazione ha negato l’iscrizione e ha contestualmente adottato l’informativa interdittiva antimafia ex artt. 84, 89-bis e 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
Secondo il Prefetto, la società era di fatto gestita dal fratello, già destinatario di analoga misura e contiguo ad ambienti mafiosi locali, che le aveva affittato il ramo operativo d’azienda. La società ha impugnato il decreto e, dopo il rigetto dell’istanza di riesame, ha proposto motivi aggiunti avverso il decreto confermativo del 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi del ricorso introduttivo e li ritiene infondati. Richiamata la equivalenza dei presupposti tra diniego di white list e interdittiva, il Tribunale rileva che le censure della ricorrente consistono in un esame parcellizzato dei singoli elementi di fatto, finalizzato a privare il giudice della visione d’insieme necessaria a coglierne le connessioni.
Il percorso argomentativo valorizza la gestione di fatto da parte del soggetto controindicato, l’affitto del ramo d’azienda operativo, l’identità di sede legale e di attività d’impresa con la società già colpita da interdittiva, la comunanza di interessi tra i due fratelli e l’assunzione di soggetti legati a esponenti di clan. Su quest’ultimo punto la Corte richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 5410 del 2018, secondo cui il condizionamento mafioso si desume anche dalla presenza di un solo dipendente “infiltrato”.
Quanto al legame di parentela, il Tribunale esclude che esso possa fondare una presunzione automatica, ma ne afferma la rilevanza quando assume intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 2651 del 2020. Nel caso concreto gli indizi, unitariamente letti, rendono plausibile l’asservimento della società agli interessi mafiosi.
Sui motivi aggiunti, il Collegio nega la violazione del contraddittorio procedimentale ex art. 92, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 159/2011, la cui attivazione resta eventuale e rimessa alla discrezionalità del Prefetto. Rileva inoltre che le misure adottate dopo l’interdittiva — cambio di sede, allontanamento del dipendente, modello organizzativo — non sono sufficienti, essendo la nuova sede corrispondente all’abitazione dei genitori dei due fratelli. Difettano pertanto le condizioni per la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis, che postula un’agevolazione meramente occasionale e non strutturale.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con condanna della società alle spese processuali.
Nota della Redazione
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