Allestimenti mobili non precari in area vincolata richiedono autorizzazione paesaggistica (TAR Puglia n. 462 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le opere destinate a soddisfare esigenze non temporanee richiedono il titolo edilizio e paesaggistico anche quando siano realizzate con materiali facilmente amovibili, dovendosi avere riguardo al criterio funzionale e non a quello strutturale. L’esenzione prevista dall’art. 17, quarto comma, L.R. Puglia n. 11/2009 per gli allestimenti mobili di pernottamento nei campeggi presuppone la natura precaria delle opere. Ove tale precarietà manchi e l’intervento insista su area paesaggisticamente vincolata, è necessario il preventivo titolo paesaggistico di cui agli artt. 146 ss. d. lgs. n. 42/2004. La sua assenza rende doverosa l’ordinanza di demolizione.

Il Fatto

La ricorrente, società titolare di una struttura ricettiva all’aperto in agro di Carovigno, ha impugnato l’ordinanza n. 25 del 10.2.2023, con cui il Comune le ha intimato la rimozione e la demolizione di venti allestimenti mobili adibiti a unità abitative e a reception. Con successivi motivi aggiunti ha censurato anche l’ordinanza n. 51 del 21.4.2023, relativa alla rete impiantistica a servizio delle strutture, e ha chiesto il risarcimento dei danni.

I provvedimenti si fondano sull’assenza del permesso di costruire e delle autorizzazioni preventive, segnatamente quella paesaggistica e il nulla osta idrogeologico-forestale. La società ha sostenuto la natura precaria delle opere e l’applicabilità dell’esenzione regionale per gli allestimenti mobili nei campeggi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’individuazione dei vincoli che gravano sull’area secondo il PPTR: beni paesaggistici ex artt. 134, comma 1, lett. e), e 142, comma 1, d. lgs. n. 42/2004, ulteriori contesti ex art. 143, comma 1, lett. c) e vincolo idrogeologico ex art. 1 r.d. n. 3267/1923. Da ciò deriva che ogni trasformazione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Il passaggio centrale riguarda la qualificazione delle opere. Dalla relazione tecnica comunale emerge che le strutture sono composte da pilastri, travi e pedane in legno lamellare, con infissi in vetro e alluminio, copertura in tendaggio, allacci idrico, elettrico e fognante, e destinazione abitativa con servizi igienici e climatizzazione. Su questa base il Tribunale esclude la natura precaria, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui rileva il criterio funzionale: Cons. Stato, Sez. VI, n. 9030 del 2023 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 2543 del 2023.

Caduta la precarietà, il Collegio ritiene inapplicabile l’esenzione dell’art. 17, quarto comma, L.R. n. 11/2009. La norma consente gli allestimenti mobili di pernottamento in regime di edilizia libera solo a condizione che siano realizzati in strutture ricettive previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico. Per il Tribunale il presupposto implicito resta la precarietà dell’opera.

Il ragionamento si chiude con un argomento apagogico: accogliere la tesi della ricorrente consentirebbe di realizzare opere stabili in aree vincolate col solo fatto di collocarle in un campeggio, aggirando la tutela paesaggistica. Accertata la natura non precaria e l’assenza del titolo paesaggistico, le ordinanze impugnate costituiscono esito doveroso dell’accertato abuso. Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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