Valutazione di incidenza ambientale legittima anche senza Piano e Regolamento del Parco (TAR Molise n. 282 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di incidenza ambientale costituisce strumento di tutela autonomo e distinto rispetto al Piano e al Regolamento del Parco, sicché la mancata adozione di questi ultimi non inficia la legittimità del giudizio di incidenza né preclude all’Ente Parco di fondarlo su documenti istruttori diversi da quelli previsti dall’art. 35 della legge n. 394/1991 e dal d.P.C.M. 26 novembre 1993. L’Amministrazione è tenuta, anzi, ad attingere ai parametri istruttori più aggiornati e attendibili disponibili, risultando irragionevole l’impiego di atti anteriori al 1991 affetti da obsolescenza. La sola assenza di strumenti pianificatori sottoposti a VAS non impedisce l’esercizio della valutazione di incidenza, potendo i relativi documenti essere utilizzati nella loro mera valenza istruttoria. La valutazione integra espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per difetto o inadeguatezza dell’istruttoria.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una mandria di novanta bovini adulti e dieci equini, ha chiesto al Comune di essere autorizzata al pascolo estivo 2024 su terreni comunali ricadenti in due zone di protezione speciale, tra cui quella del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il Comune ha subordinato l’utilizzazione alla redazione di una V.Inc.A. e al rilascio del nulla-osta regionale.
L’Ente Parco ha concluso positivamente lo screening ex d.P.R. n. 357/1997, ma a condizione del rispetto di carichi pari a cinquanta UBA e del periodo dal 15 giugno al 15 ottobre. La ricorrente, vedutosi ammesso un numero di capi inferiore a quello richiesto, ha impugnato la determinazione davanti al TAR Molise, che ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 152 del 5 dicembre 2024 e ha disposto acquisizione documentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo sosteneva che, ricadendo l’area in un’area naturale protetta, la valutazione dovesse fondarsi esclusivamente sul Piano o sul Regolamento del Parco, ovvero sugli atti previsti dalle norme transitorie di cui all’art. 35 della legge n. 394/1991 e all’art. 4 del d.P.C.M. 1993. Il Collegio esclude che tale impostazione trovi base nell’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 357/1997 o nella legge quadro: la mancata adozione degli strumenti pianificatori non si riflette sulla legittimità dei provvedimenti, non emergendo alcuna preclusione all’uso di strumenti di tutela diversi, purché adeguati e attendibili.
Il Tribunale osserva che l’Ente ha comunque basato la valutazione sul Piano di Gestione dei Siti Natura 2000, sulle linee guida per le aree pascolive e sul Piano del Parco elaborato dall’Università della Tuscia. Le norme transitorie del 1991 e del 1993 rispondevano a una logica di tutela minima, nelle more di strumenti più avanzati, e non possono oggi essere lette come preclusive dell’impiego di parametri valutativi sopravvenuti. Sarebbe stato irragionevole fondare una valutazione del 2024 su documenti anteriori al 1991.
Quanto al secondo motivo, il Collegio distingue nettamente la VAS, che concerne l’approvazione di piani, dalla V.Inc.A., che riguarda l’incidenza di un’attività particolare. L’assenza di piani sottoposti a VAS non legittima la conclusione che l’Ente non possa esprimere alcuna valutazione: si tratterebbe della negazione dello strumento di tutela. Le linee guida non costituiscono piano né programma, e il Piano di gestione, non approvato dalla Regione, rileva nella sua valenza istruttoria, quale documentazione tecnico-scientifica di riferimento.
Il terzo motivo, sul preteso contenuto perplesso dei documenti, è respinto richiamando l’indirizzo del Cons. Stato, Sez. IV, n. 2044 del 2024 e n. 6333 del 2023: la valutazione di incidenza è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per difetto o inadeguatezza dell’istruttoria. Le misure di conservazione approvate con D.G.R. n. 64 del 2018 avevano già fissato i carichi per ciascun comparto, e il percorso istruttorio risulta documentato dalle relazioni descrittive richiamate. Il ricorso è integralmente respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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