Trasporto disabili: obbligo della ASL e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 470 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il servizio di trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi, viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio ai sensi dell’art. 46, primo comma, L.R. Puglia n. 4/2010. La ASL non può sottrarsi all’erogazione invocando ragioni di coordinamento con i Comuni, restando la compartecipazione alla spesa a carico degli enti locali in misura non superiore al sessanta per cento del costo. L’attivazione sopravvenuta del servizio, a seguito di ordinanza cautelare favorevole, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso. Non può invece dichiararsi la cessazione della materia del contendere, che presuppone la soddisfazione integrale delle pretese di tutti i ricorrenti, non realizzata in relazione alla posizione della cooperativa gestore.

Il Fatto

La società cooperativa sociale che gestisce in convenzione con la ASL di Taranto un centro diurno socio-educativo e riabilitativo, unitamente ai genitori e ai tutori degli utenti disabili ivi frequentanti, ha impugnato la nota con cui il Direttore Generale della ASL aveva negato l’attivazione immediata del trasporto assistito domiciliare ex art. 46 L.R. n. 4/2010, dopo che la cooperativa aveva interrotto il servizio a proprie spese.

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento e la condanna dell’azienda, previo accertamento del diritto, a erogare senza indugio il servizio. La ASL si è costituita eccependo l’inammissibilità e il difetto di contraddittorio, chiedendo la chiamata in causa dell’ambito territoriale sociale e della Regione.

La Motivazione della Corte

Con ordinanza cautelare n. 293/2023 la Sezione ha accolto parzialmente l’istanza, sospendendo la nota aslina e imponendo all’azienda di assicurare immediatamente il trasporto. Il Collegio ha ritenuto il ricorso ammissibile per la natura provvedimentale dell’atto, con cui la ASL aveva sostanzialmente negato l’erogazione del servizio dovuto.

Nel merito cautelare la Sezione ha valorizzato l’art. 46, primo comma, L.R. n. 4/2010, quale interpretato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 860/2022: la norma individua l’oggetto, i beneficiari, le destinazioni e la finalità del trasporto e ne affida l’erogazione alle aziende sanitarie competenti. I provvedimenti che frammentano il servizio o confondono la competenza organizzativa con l’imputazione delle spese sono difformi dal parametro normativo.

La Corte ha inoltre precisato che la compartecipazione dei Comuni alla spesa non può tradursi nell’esclusione improvvisa di un servizio che la norma impone alla ASL di erogare, e ha richiamato la propria ordinanza cautelare n. 141/2023 sulla configurabilità del diritto all’assistenza e al trasporto dei pazienti disabili.

Nelle more del giudizio la ASL ha documentato l’attivazione del servizio dall’ottobre 2023, con espletamento regolare e puntuale. I ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Tribunale ha invece dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, escludendo la cessazione perché la pretesa della cooperativa non risulta integralmente soddisfatta. Le spese sono state compensate in ragione del ravvedimento dell’azienda e della parziale fondatezza del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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